CHE COS’E’ IL GREEN PASS
Il D. l. 105/2021 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e ha introdotto, a partire dal 06.08.2021, l’obbligo di Green Pass per accedere ad alcuni servizi, per tutti i cittadini che hanno compiuto i 12 anni.
Il Green Pass (certificato verde) è un documento che attesta l’effettuata vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.
La validità del certificato è di 9 mesi per chi ha concluso il ciclo vaccinale, di 6 mesi per chi è guarito dal Covid-19 ed è in attesa della prima vaccinazione e di 48 ore per chi ha effettuato un test risultato negativo.
In Tema di privacy, si fa presente che l’esibizione e il controllo del Green Pass non comportano la conservazione dei dati personali.
SERVIZI E ATTIVITA’ PER CUI E’ RICHIESTO IL GREEN PASS
Le principali attività per cui è richiesto il certificato sono l’accesso a piscine e palestre, centri culturali e sociali, bar e ristoranti (con consumazione al tavolo al chiuso), musei, sale da gioco e sale scommesse, sagre, fiere e concorsi pubblici.
Al momento si è ancora in attesa di una circolare del Ministero della Salute che specifichi i criteri per l’esonero dall’obbligo di certificazione verde per i soggetti che per qualsiasi ragione non possono vaccinarsi.
Secondo il decreto, i titolari e i gestori delle attività indicate hanno l’obbligo di effettuare i controlli tramite un’applicazione gratuita chiamata “Verifica C19”.
SANZIONI
Le sanzioni amministrative sono comprese tra i € 400,00 e i € 1000,00, e possono comprendere la chiusura del locale da 1 a 10 giorni, a partire dalla terza violazione.
Per quanto riguarda eventuali conseguenze penali, è opportuno citare l’art. 650 c.p., secondo cui “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico, o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00”
In materia rilevano anche gli artt. 438 e 458 c.p. che disciplinano la procurata pandemia anche colposa.
L’UTILIZZO DEL GREEN PASS IN AMBITO TRANSFRONTALIERO
A partire dal 01.07.2021, è entrato in vigore il regolamento europeo in materia di “EU Digital Covid Certificate” che prevede che tra gli stati membri ci si possa spostare attraverso la presentazione del Green Pass.
Riguardo le certificazioni rilasciate in paesi extraeuropei, (Stati Uniti, Canada, Giappone, Israele), secondo la raccomandazione europea 912/2021, esse saranno considerate valide nel caso contengano i dati identificativi della persona e le informazioni relative al tipo e alla data della vaccinazione.
Si specifica inoltre che ai fini del tracciamento dei contagi, è indispensabile conoscere il numero di posto che ciascun passeggero ha concretamente occupato durante un volo, al fine di evitare l’obbligo di quarantena per tutti i passeggeri.
Ai sensi del DPCM del 17.06.2021, dell’Ordinanza del Ministro della salute del 18.06.2021 e del DPCM del 02.03.2021, i controlli delle certificazioni verdi devono essere effettuati dai vettori al momento dell’imbarco dei passeggeri sullo specifico mezzo.
L’APPLICAZIONE “VERIFICA C19”
Con il D. l. 52/2921 è stato introdotto l’utilizzo dell’applicazione “Verifica C19” messa a disposizione degli interessati per la verifica della validità del Green Pass.
L’applicazione permette al verificatore di controllare il codice QR associato al certificato anche in modalità offline, e non prevede la memorizzazione e la conservazione dei dati sensibili, né tantomeno l’inoltro delle informazioni a terzi.
Una volta decodificato il QR code, l’applicazione mostrerà nome, cognome e data di nascita del possessore del Green Pass, e in maniera automatica comunicherà al verificatore la validità del certificato verde.
ANDREA BELBUSTI