La mobilità all’interno della Unione Europea ha portato anche alla necessità di regolare la competenza tra gli stati relativa alle procedure fallimentari, sia per le persone che che giuridiche. Tale necessità è aumentata anche per il moltiplicarsi delle procedure di insolvenza dei privati.
Il regolamento Europeo
Il Regolamento (UE) 2015/848, consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore.
Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore e per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza in un altro paese.
La procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale ultimo Stato.
Prima di aprire la procedura d’insolvenza, il giudice competente dovrebbe verificare d’ufficio se il centro degli interessi principali del debitore o la dipendenza di quest’ultimo sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione.
Nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi.
Il caso in esame
La questione che ha portato la Corte di Giustizia Europea a decidere in materia di competenza sull’insolvenza transfrontaliera, è nata in Portogallo, quando una coppia di coniugi portoghesi, residenti nel Regno Unito, ha richiesto ai giudici del loro paese di origine di avviare una procedura di insolvenza.
I due coniugi erano residenti nel Regno Unito, ove erano lavoratori subordinati, l’insolvenza pero’ si riferiva a fatti e debiti di una attività esercitata nel loro Paese di origine , il Portogallo. In tale paese avevano anche il loro unico bene.
L’insolvenza si era dunque verificata in Portogallo.
La prima domanda veniva respinta dal giudice Portoghese, poiché il centro degli interessi principali dei ricorrenti deve coincidere con quello della loro residenza abituale, nel caso di specie, del Regno Unito.
In risposta, i ricorrenti hanno eccepito che l’unico bene e i contratti che avevano generato la loro situazione di insolvenza riguardavano soltanto un immobile situato in Portogallo.
Il centro di interessi
Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore. Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. […] Per le persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona fisica ha la residenza abituale
Corte di Giustizia Europea, Sentenza 16 luglio 2020, C-253/19
Quando si tratta di insolvenza transfrontaliera, la presenza di un bene nel paese di origine, non comporta lo spostamento di competenza del giudice del paese della residenza abituale della persona fisica che vive all’estero, in un altro stato membro.
La Corte ha chiarito, che per stabilire il centro di interessi del debitore insolvente, si individua la sua residenza abituale, se questa non è stata cambiata nei sei mesi precedenti al sorgere della questione.
Viene dunque effettuata una valutazione oggettiva e globale sui criteri verificabili dai terzi, anche per evitare tentativi di elusione che possono portare il debitore ad una situazione giuridica più favorevole a discapito della massa dei creditori.
Il focus viene posto sul debitore, nel luogo in cui esso gestisce i propri interessi, dove recepisce i redditi e dove si trova per la maggior parte del suo tempo, nel luogo in cui tali interessi e il loro esercizio è riconoscibile dai terzi., e suddetto e ricercato luogo, coincide dunque con quello della sua residenza abituale.
Saranno i giudici dello stato in cui il debitore risiede a dover avviare la procedura, anche se questa scaturisce da contratti stipulati nel paese di origine.
L’apertura delle procedure di insolvenza anche a carico delle persone fisiche porterà a problemi di competenza del giudice territorialmente competente.