I sociali network e i rischi per i minori
L’utilizzo dei social è ormai considerevole. Non perdiamo occasione di “postare” foto o video solo per il gusto di mostrare con chi siamo, dove o cosa stiamo facendo. Si tratta di attitudini che, oramai, non riguardano più solo una cerchia ristretta di soggetti, ma si è estesa alla maggioranza delle persone (ad oggi il 51% della popolazione mondiale è attiva sui social network). Tra queste non mancano sicuramente genitori fieri di mostrare foto e video dei loro bambini, anche quando sono molto piccoli. Pur sembrando azioni innocue, non bisogna sottovalutare che si tratta di una “erogazione” gratuita di informazioni private e che le stiamo mettendo a disposizione di tutti.
Nonostante sia importante che gli adulti prestino attenzione a ciò che rendono pubblico della loro vita privata, lo è ancora di più se all’interno di questi contenuti vengono inseriti anche i minori. Questi ultimi più di altri possono essere sottoposti a rischi che non vanno sottovalutati.
Quali rischi ?
Uno di questi è sicuramente la violazione del diritto alla privacy del bambino. Pur non avendo ancora le capacità per rendersi conto della situazione, in un futuro non troppo lontano potrebbe risentire della scelta fatta dai suoi genitori. Genitori che spesso, pur pubblicando foto dei loro figli in buona fede, non si rendono conto che, così facendo, stanno minando alla loro riservatezza.
Altro rischio che si tende a sottovalutare è sicuramente quello di fornire materiale a soggetti malintenzionati che rubano le foto dei bambini postate, spesso le modificano e finiscono in pasto ad utenti di siti poco raccomandabili.
Il caso
Il Tribunale di Mantova, nel 2017, in un’ordinanza ha dichiarato che “inserire foto di minori sui social network costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per gli stessi, poiché ne comporta la diffusione fra un numero elevato di utenti, alcuni dei quali possono essere malintenzionati”.
A questa decisione si è allineato il Tribunale di Trani, il quale con un’ordinanza del 30 agosto 2021 ha condannato una madre a rimuovere dal suo social network Tik Tok i video pubblicati insieme alla figlia minorenne, impedendole, per giunta, di pubblicarne altri in futuro.
Alla base di questo provvedimento il Tribunale ha posto la violazione di una serie di norme, sia di carattere nazionale che comunitario e internazionale. A partire dall’articolo 10 del nostro codice civile, riguardante la tutela dell’immagine, fino ad arrivare agli articoli della Convenzione di New York (sui diritti dell’infanzia).
La norma del Codice civile stabilisce che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla stessa consentita […], l’autorità giudiziaria può disporre che cessi l’abuso”. Per quanto riguarda, invece, i riferimenti normativi della Convenzione di New York: l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della Convenzione ai minori di anni diciotto, mentre il secondo stabilisce che “nessun fanciullo deve essere oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata”, nonché “ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze”.
Il Tribunale ha richiamato anche l’art. 8 Reg. 679/2016 che considera l’immagine fotografica dei figli un dato personale e stabilendo che, nel caso di minori di anni sedici, è necessario il consenso di entrambi i genitori.
Se manca il consenso di un genitore?
Poiché l’art. 10 del nostro codice civile prevede che la protezione dell’immagine spetta in primis alla persona interessata, è implicito che il diritto di agire in giudizio viene esteso anche ai familiari più prossimi. Nel caso in questione a mancare era proprio il consenso del padre. A nulla è valsa la difesa della madre secondo cui il marito era a conoscenza dei contenuti pubblicati e aveva accesso al profilo social della stessa.