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Secondo una delle più recenti pronunce della Cassazione in materia di relazioni tra nonni e nipoti

“Ogni ascendente è titolare di un proprio diritto a mantenere significativi rapporti con i nipoti minorenni, autonomo rispetto a quello degli altri nonni. L’esercizio di tale diritto è subordinato alla valutazione del giudice in ordine alla capacità del nonno di cooperare fruttuosamente all’adempimento degli obblighi educativi”

Corte di Cassazione – Ordinanza 9144/2020

Nel delineare l’importante rapporto tra nonni e nipoti minorenni, la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha sancito alcuni principi fondamentali, quali il rischio della perdita della responsabilità genitoriale per il genitore che ostacola tale rapporto; l’estensione del diritto anche ai nonni non biologici e la necessità che il minore venga sentito per garantire il contraddittorio.

Questi principi sono stati messi in atto per garantire ai nonni il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dll’art. 317bis del Codice civile, secondo cui l’ascendente al quale sia impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice, affinchè adotti provvedimenti idonei ad eliminare eventuali ostacoli.

La legittimazione attiva ad ottenere la tutela prevista dallo stesso art. 317bis c.c. viene riconosciuta, senza distinzioni, anche all’ascendente non biologico che viene pacificamente riconosciuto dal minore come “nonno”, in base al contesto sociale e familiare in cui si svolge la loro quotidianità.

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti incontra il limite dell’interesse del minore.

I rapporti tra minori e ascendenti, infatti, verranno interrotti se il loro svolgimento risulta incompatibile con la crescita del minore.

ANDREA BELBUSTI

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