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Con la legge n. 219/ 2017 è stata introdotta in Italia la possibilità di fare un testamento c.d. biologico.
Con tale espressione si intende la modalità con la quale un soggetto può esprimere le proprie volontà relativamente ai trattamenti medici ai quali intenda o non intenda sottoporsi.

Si tratta di dettare le proprie volontà per tutti quei casi in cui il soggetto si trovi nell’impossibilità di poter decidere in modo consapevole se  dare o meno il proprio consenso a trattamenti medici.

Basti pensare ai casi di incidente stradale e gravi malattie degenerative.

Obbligo di informazione chiara e esaustiva.

L’art. 32, della Costituzione stabilisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
E’ il c. d. consenso informato, ciascuno ha diritto prima di qualsiasi trattamento sanitario, ad essere informato in modo completo e corretto..
I soggetti devono essere in grado di capire e poi decidere a quale cura essere sottoposti.
La Cassazione civile con sentenza del 10/12/2019, n.32124, ha stabilito : il consenso all’atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente dal paziente, anche se oralmente, dopo aver ricevuto un’adeguata informazione dai sanitari, è ammissibile che se ne dia la prova con mezzi diversi dalla dichiarazione scritta,
La Corte ha ritenuto idonea la sottoscrizione di un modulo di consenso informato, avvenuta la mattina stessa dell’intervento, ma che era stata tuttavia preceduta da incontri con la paziente, alla presenza anche di suo cognato medico, dipendente della medesima struttura ospedaliera.

Possibilità di rifiutare le cure

La legge del 2017 , ha introdotto in Italia il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, le cure sanitarie, di revocare il consenso precedentemente prestato, compresa la nutrizione e l’idratazione artificiale, considerati trattamenti sanitari.
La normativa ha previsto una disciplina per i minori di età e gli incapaci, in tutti quei casi per i quali il consenso o il rifiuto al trattamento sanitario è dato non dal soggetto interessato ma da altri soggetti , esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore.

Obbligo di rispettare la volontà del paziente.

Uno volta che il medico abbia compiutamente informato il paziente , lo stesso è obbligato a rispettare la sua volontà anche di rifiutare le cure e sarà esentato da responsabilità.
Il paziente però, non può esigere trattamenti sanitari che si pongono in contrasto con le norme di legge, la deontologia professionale o le buone pratiche clinico-assistenziali e, laddove ciò si verifichi, il medico non assume alcun obbligo nei suoi confronti.
Per il resto, la volontà del paziente va rispettata anche nelle situazioni di urgenza ed emergenza e le strutture sanitarie sono tenute a garantirne la piena attuazione.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, introdotte dall’art- 4 prevedono che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione della futura incapacità di autodeterminarsi possa esprimere le proprie convinzioni in materia di cure e trattamenti. Il soggetto puo’ indicare anche una persona di propria fiducia che lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture.
Le disposizioni sono vincolanti, e possono essere redatte davanti a un notaio e depositate presso i Comuni.

Queste indicazioni sono sempre revocabili. In casi eccezionali, laddove il disponente non sia altrimenti capace di comunicare, è possibile fare ricorso a una registrazione video o ad altre modalità idonee a dimostrare in maniera inequivoca la sua volontà.

In casi di urgenza ed emergenza, la revoca può essere fatta dal paziente stesso con dichiarazioni verbali raccolte innanzi a 2 testimoni o videoregistrate da un medico.

Cure condivise

Ultimo punto importante della legge è rappresentato dalla pianificazione condivisa delle cure, che può aversi in caso di patologie croniche o invalidanti destinate ad evolversi con prognosi infausta.

Diritto di autodeterminazione

La sentenza n. 12998/2019 della Corte di cassazione, ha affermato che “in tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita.

Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio – nel quadro dell'”alleanza terapeutica”  – per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale.
Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, (omicidio del consenziente, art. 579 c.p., o aiuto al suicidio, art. 580 c.p.), ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”.

Dunque spetta a noi decidere.

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