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La pandemia da Covid- 19 sta causando un anche una pandemia economica, che ha portato il legislatore anche ad anticipare alcune norme della riforma del codice della crisi.

Uno strumento assai utile e che sta avendo un utilizzo sempre maggiore, è certamente quello del fallimento minore.

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012, definita “legge salva suicidi”  ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione per aiutare i c.d. sovraindebitati a far fronte ai debiti contratti affinchè riescano ad estinguerli ed, al contempo, evitare che possano essere iniziate o proseguite, in loro danno, procedure esecutive.

Il  Sovraindebitamento  è  definito come : “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Chi puo’ accedere alla procedura con la nuove norme:

Per accedere alla procedura di sovraidebitamento  occorre:

  • Una persona fisica, non fallibile  che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società, tipico è il caso del consumatore o del piccolo commerciante ;
  • trovarsi in una situazione di sovra indebitamento, ovvero aver contratto debiti a cui non è più possibile far fronte.
  • La normativa introdotta con la legge ristori ha introdotto anche il c.d. sovraindebitamento familiare

Procedimento

Il soggetto interessato dovrà rivolgersi ad un Organismo di composizione della crisi (OCC), che tramite un gestore nominato, aiuterà il sovraindebitato a presentare un piano che verrà poi depositato in Tribunale e sottoposto al vaglio di Giudice.

In particolare la norma parla di:

1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2) Piano del consumatore: non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale. La valutazione della meritevolezza del consumatore è essenziale.
3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore, che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare dell’esdebitazione. L’esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti, anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

Sovraindebitamento e Covid-19

La pandemia di Covid – 19 potrà essere valutata nei Tribunali per l’accesso alla procedura , quale elemento che ha portato al sovraindebitamento, in particolare per quanto riguarda la meritevolezza del debitore.

Il debitore infatti non solo deve essersi astenuto dal recare pregiudizio verso i propri creditori, ma non deve neppure aver fatto accesso al credito in maniera colposa e negligente, ossia nella consapevolezza che, nella sua concreta situazione economica, non sarebbe mai stato in grado di adempiere a tali obbligazioni.

Pertanto la pandemia di Covid-19 potrà  essere valutata come fatto imponderabile che ha condotto alla situazione debitoria e allo squilibrio susseguente.

Alcuni Tribunali hanno già preso in considerazione la pandemia come causa  di impossibilità sopravvenuta in piani del consumatore omologati.

Il Trib. di Napoli con un provvedimento del 17  luglio 2020 ha accolto l’istanza di un padre di famiglia che nel corso della procedura di omologa, dopo aver ottenuto il benestare al Piano da parte dell’Organismo di composizione della crisi (Occ), aveva chiesto il differimento  del pagamento delle rate a causa della messa in cassa integrazione dovuta al Covid.

Il Giudice delegato ha giustificato  il rinvio con l’articolo 91 del Dl “Cura Italia” che detta una serie di disposizioni “in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento”.

Il Tribunale di Napoli ad aprile 2020 ha autorizzato la sospensione dei pagamenti sempre  in un piano del consumatore già omologato.

In tutti i casi i debitori si erano trovati a causa della pandemia in una situazione tale che non gli permetteva di continuare a rispettare gli obblighi assunti.

IL D.L. n. 23/2020 come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, ha stabilito che gli accordi di composizione dellla crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.

Inoltre la norma ha inserito la possibilità esclusivamente per i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione deposita sino all’udienza fissata per l’omologazione una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.

Anche nel caso del sovraindebitamento sarà  possibile chiedere un rinvio , con deposito di apposita istanza con l’ausilio dell’OCC di riferimento, spiegando l’impossibilità sopravvenuta.

 

 

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