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Un ulteriore passo in avanti per le imprese che debbano recuperare crediti in Europa (OESC).

Lo scorso 1 ° dicembre 2020 è entrato in vigore il D. Leg. n. 152/2020 del 26 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2020 che dispone l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce la procedura per ottenere l’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti correnti bancari.

Tale procedura renderà più agevole il recupero transfrontaliero dei crediti scaturenti da rapporti di tipo civile e commerciale.

Sono esclusi i crediti derivanti da materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure simili.

 Recuperare i crediti in modo più rapido

Il fine del regolamento è quello di facile recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, attraverso l’introduzione di uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile, nonchè una procedura unica spendibile in tutta Europa, eccetto la Danimarca.

I crediti da recuperare debbono essere liquidi ed esigibili.

La procedura consente di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione europea.

L’ordinanza europea non è obbligatoria, infatti il ​​creditore potrà in ogni caso scegliere di utilizzare una procedura nazionale.

Quando ottenere l’ordinanza

Il nuovo procedimento potrà essere attivato prima dell’avvio della causa, nel corso di quest’ultimo o anche dopo che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico attraverso cui si imponga al debitore un obbligo di pagamento.

La parte interessata dovrà chiedere l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativ o all’autorità giudiziaria tenuta a statuire nel merito della pretesa.

Nel caso in cui il debitore sia un consumatore, la competenza è del giudice dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato.

Per ottenere l’ordinanza, il creditore dovrà produrre prove sufficienti per convincere il giudice sulla sussistenza di un rischio concreto.

Il sequestro conservativo

Tale strumento cautelare è già presente in molti ordinamenti europei.

Il sequestro conservativo, altro non è che un mezzo di  c onservazione della garanzia patrimoniale del credito e al tempo stesso una  misura cautelare tipica.

La sua finalità è quella di impedire che i beni del debitore o le somme e cose da lui dovute al creditore siano sottratti attraverso atti di disposizione, con conseguente pregiudizio del diritto di credito. Si tratta, in sostanza, di una misura cautelare preventiva, il cui scopo è sì che, in vista dell’esecuzione forzata, alcuni beni vengono conservati. Gli atti dispositivi del debitore compiuti dopo il provvedimento sui beni sequestrati, infatti, non producono alcun effetto nei confronti del sequestrante.

Si applica solo in caso di “transfrontalierità”

Il sequestro europeo può essere richiesto solo in caso di trasfrontalierità, ossia se i conti correnti bancari su cui si intende effettuare il sequestro si trovano in uno stato che non sia quello del Giudice che ha emesso l’ordinanza, o in uno stato diverso da quello ove è domiciliato o ha sede il creditore.

Grazie all’adeguamento della normativa statale sarà possibile utilizzare l’ordinanza in modo più rapido ed efficace.