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La mobilità all’interno dell’Unione Europea sta portando ad un incremento delle controversie relative a successioni che hanno la caratteristica di essere “transfrontaliere.”

Il Caso portato all’esame della Corte di Giustizia Europea è molto interessante e riguardava una controversia tra un cittadino Lituano ed un notaio Lituano, il quale si era rifiutato di rilasciare un certificato successorio europeo, così come previsto dal Reg. 650/2012

Il certificato successorio europeo, è quel certificato rilasciato da un notaio, in Italia, attraverso cui un soggetto puo ‘far valere i suoi diritti di erede.

Il certificato di successione europeo

Il Certificato, nato con lo scopo di armonizzare le regole delle successioni transfrontaliere, è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e / oi loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

In particolare può essere utilizzato per mostrare uno o più degli elementi ( Articolo 63  Regolamento (UE) n. 650/2012) :

a) la qualità e / oi diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;

c) i poteri della persona indicata nel certificato di osare l’esecuzione del testamento o di amministrare l’eredità.

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti in base ad una serie di presupposti stabiliti dal regolamento stesso che di seguito si esamineranno.

Successione transfrontaliera 

Nella fattispecie il notaio si era rifiutato di rilasciare il certificato di successione, poichè contestava che si trattasse di una successione transfrontaliera, nonchè la residenza abituale del defunto.

La Corte di Giustizia ha invece stabilito.

Alla luce delle considerazioni che precedono, alla prima e alla quinta questione occorre rispondere dichiarando che il regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «successione con implicazioni transfrontaliere», una situazione in cui il defunto, cittadino di uno Stato membro, risiedeva in un altro Stato membro al momento del suo decesso, ma non aveva interrotto i suoi legami con il primo di tali Stati membri, nel quale si trovano i beni che compongono la successione, mentre i suoi eredi hanno la loro residenza in tali due Stati membri. L’ultima residenza abituale del defunto, ai sensi di tale regolamento, deve essere individuata dall’autorità che si occupa della successione all’interno di uno solo dei suddetti Stati membri..

Sono competenti sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Corte di Giustizia Europea, Sentenza 16 luglio 2020, C-80/19

Secondo la Corte di Giustizia pertanto la successione ha implicazioni transfrontaliere, anche quando il de cuius risiede in uno stato membro dell’Unione Europea, al momento della sua morte, diverso da quello di origine, anche se non ha mai interrotto i contatti con quest’ultimo.

Secondo i principi stabiliti dalla Corte, per individuare quale sia l’ordinamento applicabile alla successione, tra i due stati ,  si deve tener conto dell’ultima residenza abituale del defunto.

Residenza abituale 

Nell’accertare la residenza abituale del de cuius, bisogna considerare sia il criterio civilistico, il certificato di residenza, sia l’insieme delle abitudini e dei comportamenti che hanno caratterizzato gli ultimi anni di vita del defunto, con attenzione particolare alla regolarità della permanenza dello stesso in un determinato stato membro.

Tale accertamento non risulta sempre agevole, come, ad esempio, nel caso in cui il defunto sia cittadino uno stato e per motivi professionali si sia trasferito all’estero, mantenendo sempre uno stretto legame con il luogo di origine, in cui si trovano i suoi beni.

La Corte oltre ad affermare l’applicazione del regolamento europeo a tali fattispecie, e che spetta all’organo giurisdizionale che stabilisce quale sia la legge applicabile, L’importanza di una precisa pianificazione della gestione del patrimonio di “famiglie internazionali” nel caso di una procedura di successione.