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Spetta al correntista depositare gli estratti conto ed il contratto di conto corrente

La questione, assai comune, è quella del correntista che agisce nei confronti della banca per ottenere la rideterminazione del saldo conto corrente e la ripetizione di quanto pagato.In tali casi la giurisprudenza afferma che l’onere della prova , come da regola generale , è lasciato al correntista che introduce l’azione.

La regola infatti stabilisce che chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
L’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca lo stesso fatto a sostegno della sua tesi.
Il soggetto che vuole fare valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l’origine
Tale onere vale anche in materia di diritto bancario, in caso di controversia tra banca e correntista.

Il Tribunale di Ancona con sentenza dello scorso anno (sez. I, 02/05/2019, n. 845), ha  detto: “Quando il correntista intende domandare la ripetizione delle somme non dovute, previa rideterminazione del saldo finale del conto corrente, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto, ovvero la nullità del titolo e l’avvenuta annotazione delle poste contestate sul conto corrente”.

Spetta al correntista produrre sia il contratto di conto corrente, sia gli estratti conto integrali inerenti al rapporto in contestazione.

Infatti solo la produzione in giudizio del contratto di conto corrente permette di ravvisare l’eventuale esistenza di clausole che addebitano interessi anatocistici, l’assenza o meno di clausole  scritte che la legge richiede ad substantia, a  pena di nullità (come nel caso di interessi ultralegali)

La produzione della documentazione bancaria permette di valutare se le commissioni indicate negli estratti conto corrispondano a quelle pattuite nel contratto stipulato e se le commissioni di massimo scoperto pattuite siano determinate o determinabili ex art. 1346 c.c..

Inoltre gli estratti conto, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, sono indispensabili al fine della verifica delle somme che sono state addebitate e accreditate in conto, e quindi della determinazione del saldo finale.

La Cassazione, con la sentenza del 17 aprile 2020 n. 7895, è tornata a precisare l’argomento

  • In tema di controversie tra Banca e correntista, introdotte dal cliente  per contestare il saldo negativo del conto, far rideterminare i movimenti, il saldo finale del rapporto, ed infine per ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze , spetta al correntista l’ onere di provare i fatti della contestazione” (Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
  • Spetta al correntista fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, in poche parole il correntista deve depositare il contratto di conto corrente, tutti gli estratti conto in modo da evidenziare l’andamento del conto corrente e le somme versate.

La domanda del correntista non può essere accolta se non siano presenti tutti gli estratti conto. A nulla rileva inoltre che il correntista  abbia richiesto gli estratti conto ex art. 119 TUB alla banca, se tali documenti risalgano a oltre 10 anni (Cass., 11 novembre 2019, n. 29050).
La Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto seguente: “In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi” ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione”.

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