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Per risolvere le controversie in modo efficace non esiste solo il ricorso al Tribunale.

Vi sono tutta una serie di strumenti alternativi che possono aiutare le parti, imprese e singoli, a risolvere controversie di varia natura in modo efficace, ed in alcuni casi certamente più rapido.

Cos’è la mediazione

La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

 Due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati, si incontrano presso l’Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo .

Introdotta in Italia obbligatoriamente come condizione di procedibilità nel 2011, ha avuto alterne vicende. In alcune materie, come condominio, locazione, successione è obbligatoria e condizione di procedibilità.

Tale strumento pero ‘essere utilizzato anche in maniera volontaria tra le parti quale mezzo per risolvere le loro controversie future.

Nei contratti commerciali potrebbe essere buona prassi inserire una clausola di mediazione: salvaguardare i rapporti, in molti casi è fondamentale quanto risolvere la controversia insorta. 

Covid 19

Il legislatore consapevole di tale strumento, ha previsto una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria introducendo un comma 6- ter all’art. 3 del DL 6/2020.
«Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6- bis , il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1- bis dell’articolo 5 del Dl 2010/28 costituisce la condizione della procedura della domanda »

Si tratta di una nuova fattispecie di mediazione obbligatoria, oltre quelle già previste dalla normativa di riferimento .

In base al testo della norma quel preventivo esperimento opererà con riferimento a questa “materia”: «una controversia in materia di obbligazioni contrattuali  nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da  COVID -19 s ulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6- bis ». 

Quali controversie? .

Che tipo di controversie potrà sorgere o è già sorto: le azioni di  risoluzione del contratto  per impossibilità sopravvenuta della prestazione
e le azioni di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa delle misure di contenimento. 
Rientrano nel campo di applicazione della norma anche tutte le azioni che in qualche modo si come fatto costitutivo della pretesa dell'attore l'inadempimento del debitore che potrebbe difendersi sostenendo di non essere inadempiente perché, in ragione del rispetto delle misure di contenimento da valutare da parte del giudice anche ai sensi del comma 6- bis  l'adempimento non è grave o non può essere considerato tardivo.
Ed ancora, tutte quelle ipotesi contrattuali in cui si discute degli effetti del  mancato tempestivo recesso,  che non è stato possibile comunicare in tempo di emergenza.
Molte controversie, pero 'potrebbe già rientrare tra quelle per cui la mediazione è obbligatoria: basti pensare alla controversie in materia di locazione.

Verbale di mediazione informatico.

Inoltre va detto che al fine di rendere ancora più agevole il ricorso alla mediazione, le parti su accordo possono svolgere la procedura di mediazione anche con mezzi telematici, sempre alla presenza dei loro legali ..

Il verbale di accordo che si redigerà sarà un verbale informatico: «il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale , trasmette via  posta  elettronica certificata  agli avvocati delle parti l’accordo così formato».

Anche in questo caso il verbale ottenuto avrà valore esecutivo, e potrà velocemente essere essere messo in esecuzione.

Ma va detto che difficilmente le parti una volta raggiunto l’accordo non lo rispetteranno.

 

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