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La Corte di Cassazione con ordinanza del 6.12.1919 n. 8616/20 ha dettato un importante principio in materia di mantenimento della prole.

L’obbligo di mantenere la prole discende dall’art. 30 della Costituzione, che prevede il dovere dei genitori, anche se non uniti nel matrimonio di mantenere, educare e istruire i figli.

Nel caso in cui la coppia di genitori, sposata o no, decida di porre termine alla relazione, il dovere di educare e mantenere la prole continua.

Tale obbligo, previsto anche nell’arte. 315 bis cc, è identico sia ai figli sia nati dall’ambito del matrimonio sia nati al di fuori del vincolo.

Coercibilità dell’obbligo di mantenimento

La tutela dei minori sul punto è talmente forte che l’art. 316 bis cc afferma che i genitori non devono mezzi necessari, l’obbligo ricade sui congiunti più previsti. Inoltre la violazione di questo obbligo oltre a essere coercibile, passibile di esecuzione forzata, è anche tutelata da una norma penale.

Il genitore che si sottrae al proprio obbligo oltre a essere passibile di denuncia penale, puo ‘essere obbligato al pagamento.

Infatti con ordine del giudice o semplice istanza, puo ‘essere ottenuto il pagamento diretto dell’assegno alimentare dal datore di lavoro del genitore inadempiente.

Tale obbligo diretto esiste anche nel caso in cui il genitore sia inadempiente goda del cd reddito di cittadinanza

Il mantenimento dei figli quando la coppia è in crisi

L’art. 337 ter del cc stabilito che ognuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, salari diversi accordi, che in ogni caso il giudice deve considerare in relazione all’interno degli stessi.

In mancanza di accordo di accordo spetterà ad un giudice stabilito l’assegno periodico, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita del quale godeva quando i genitori convivevano, i tempi di permanenza con i genitori e, le risorse economiche di ogni genitore .

Da quando decorre tale obbligo?

L’art. 445 cc afferma che gli alimenti sono richiesti dal giorno della domanda giudiziale, infatti il ​​tempo necessario per celebrare un processo non può ‘andare a discapito di chi ha chiesto di gran lunga un diritto proprio.

L’ordinanza 8816/20 afferma pero ‘in modo assai puntuale che l’obbligo di mantenere la prole discende dall’art. 148 cc e si collega strettamente allo stato genitoriale.

L’obbligo di mantenere la prole non pio ‘verrà venire meno nel caso in cui non siano necessariamente giudiziari, e non puo’ subire periodi di interruzioni.

La Corte dunque ha concluso che racconta l’obbligo nel caso di convivenza più uxorio decorre dalla domanda giudiziale, se questa è stata introdotta prima del termine della convivenza stessa, o retroagisce invece al momento del termine della convivenza se la domanda è introdotta.

Sul punto non è necessaria alcuna domanda nè tanto meno che il giudice decida sul punto.

 

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