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La disciplina dell’ amministrazione di sostegno è prevista nella Legge n.6 del 9 gennaio 2004.  Ed è certamente il modo di tutela più utilizzato in caso di soggetti deboli.

L’ amministratore di sostegno, un soggetto volto a sostenere in termini di assistenza e rappresentanza un soggetto privo in tutto o in parte di  capacità di provvedere ai propri interessi della vita quotidiana, senza però limitare la sua capacità di agire.

La capacità di agire è l’attitudine di un soggetto a compiere atti che incidono la propria sfera giuridica”.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva infatti la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Chi sono o beneficiari ?

I beneficiari dell’ istituto dell’ amministrazione di sostegno sono:

  • persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche come ad esempio ritardo mentale, sindrome di down, autismo.
  • persone affette da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori.

La nomina

L’ amministratore di sostegno viene nominato tramite decreto del giudice tutelare, che conterrà gli atti che lui stesso potrà emanare.

La figura dell’amministratore è molto agile e puo’ essere adeguata alle esigenze del tutelato: possono essere conferiti solo poteri in materia economica, o di tutela della salute.

Il giudice deve tenere conto dell’ interesse del soggetto beneficiario, la nomina potrà infatti ricadere su un familiare, un coniuge, un genitore, ma anche un soggetto estraneo.

Chiunque può, inoltre, designare un proprio amministratore di sostegno in previsione di una futura incapacità, tramite atto pubblico o scrittura privata.

L’ amministratore di sostegno può essere inoltre richiesto da: coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro in secondo grado, tutore, curatore e p.m.

La norma prevede inoltre la gratuità dell’istituto visto che si parla molto spesso di congiunti del beneficiario prevedendo però che il giudice tutelare possa stabilire un’ indennità basandosi sull’ entità del patrimonio e sulla difficoltà dell’ amministrazione.

Quali sono i poteri?

Gli atti emanati dall’ amministratore di sostegno devono essere volti alla cura della persona, della sua vita sociale, del suo patrimonio e della sua salute.

Il suo potere viene esplicato e limitato dal decreto di nomina, che autorizzerà l’ amministratore a ricoprire un ruolo di rappresentanza esclusiva o di assistenza.

Nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno essenzialmente è tenuto a tener conto dei bisogni del beneficiario informandolo sugli atti da compiere, tenendo sempre conto degli interessi e dei bisogni del suo assistito.

La finalità

La finalità cui tende l’amministrazione di sostegno è quella di proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilità di farlo

La tutela dell’amministrato deve avvenire con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

Nella decisione su una eventuale amministratore di sostegno è necessario rispettare l’esigenza di “non mortificare” la persona, da realizzare evitando o riducendo, quanto più possibile, la limitazione della capacità di agire dell’interessato così da non intaccare la dignità personale del beneficiario, conservandogli il più possibile la capacità di agire.  (Cass 22602/17)

La  Cassazione nella sentenza di cui sopra ha stabilito

 la volontà contraria all’attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un impedimento soltanto di natura fisica) non può non essere tenuta in debita considerazione.

In tali casi, il difficile equilibrio che il giudice chiamato a risolvere il conflitto dovrà trovare, deve essere guidato dalla necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione dell’interessato.

Il giudice dovrà distinguere il caso in cui la protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe, dalla circostanza in cui la nomina dell’amministratore di sostegno s’imporrà perchè non vi siano supporti  e la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato, con il rischio di non dare una adeguata tutela ai suoi interessi.

Il tribunale di Monza di recente,  in una sentenza del 16 settembre 2020 sulla scorta di tale interpretazione  si è espresso sul caso di un amministratore di sostegno che richiedeva il ricovero del rappresentato presso una struttura.

Si trattava di un soggetto affetto da disturbo schizofrenico che viveva in casa con i genitori anziani tenendo dei comportamenti aggressivi verso questi ultimi; soggetto oltretutto ritenuto pericoloso.

Il tribunale ha rigettato la richiesta poichè  il soggetto conservava la sua capacità di autodeterminarsi.

La motivazione del rigetto va cercata nel fatto che, anche se il soggetto viene considerato pericoloso e sono stati accertati comportamenti aggressivi all’ interno della propria abitazione, non è compito del giudice tutelare ordinare un ricovero senza la volontà del soggetto in questione.

E’ evidente che i poteri  dell’ amministratore di sostegno sono sempre limitati e che spetta al giudice stabilire quali sono gli atti che l’ amministratore ha il diritto di compiere per il suo assistito.

Di Valentina Calafiore