Skip to main content

La Cassazione in questa interessante sentenza si è occupata della responsabilità del provider relativamente ai contenuti pubblicati. 

“Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; che non appena a conoscenza dei fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitarne l’accesso. Ai fini del giudizio di responsabilità del prestatore occorre l’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie: ovvero, la condotta, consistente nell’inerzia; l’evento, quale fatto pregiudizievole e anti-doveroso altrui; il nesso causale, mediante il cd. Giudizio controfattuale, allorchè l’attivazione avrebbe impedito l’evento, anche con riguardo alla sua protrazione; l’elemento soggettivo della fattispecie”

Cassazione civile, sez. I, sentenza 19/03/2019 n. 7708

Chi è un ” hosting provider”

Un hosting provider è un fornitore di servizi che consente di pubblicare contenuti di vario tipo sui propri server, in modo da renderli accessibili agli utenti.

L’hosting provider passivo svolge un ruolo meramente tecnico e automatico, poiché non esercita alcuna attività di controllo sui contenuti in esso pubblicati. Per questo non può essere ritenuto responsabile nel caso vi vengano pubblicati contenuti illeciti.

Al contrario, l’hosting provider attivo pone in essere comportamenti idonei ad arricchire in modo non passivo la fruizione del servizio agli utenti e non beneficia dell’esenzione di responsabilità come il fornitore di servizi passivo.

Le attività che rendono l’hosting provider attivo comprendono la catalogazione, la selezione, l’organizzazione e la valutazione dei contenuti che vengono dunque gestiti in maniera “aziendale” per migliorare l’esperienza dell’utente finale.

Ai sensi del D. Lgs. del 9 aprile 2003, n. 70, la responsabilità dell’hosting provider sussiste in capo al prestatore di servizi che non ha provveduto all’immediata eliminazione di contenuti illeciti.

Il prestatore di servizi risulta responsabile anche nel caso in cui abbia continuato a pubblicare tali contenuti pur essendo a conoscenza della loro natura illecita, anche se tale conoscenza sia ragionevolmente constatabile alla stregua del grado di diligenza che è plausibilmente compatibile con la professione del fornitore di servizi di rete. Inoltre, l’hosting provider è responsabile se, avendo la possibilità di attivarsi per la rimozione del contenuto illecito, non agisca in tal senso.

Quando l’hosting provider è responsabile

Pertanto, la prima condizione necessaria affinchè l’hosting provider possa essere ritenuto responsabile è la sua effettiva conoscenza della presenza del contenuto illecito. Tale responsabilità non implica una responsabilità oggettiva per fatto altrui, ma per fatto proprio del fornitore che risulta colpevole per omissione per non aver rimosso il contenuto dopo esserne venuto a conoscenza.

La Cassazione considera manifesta la conoscenza del prestatore di servizi se essa possa essere dedotta senza difficoltà, relativamente alla professionalità e esperienza dell’operatore del settore informatico.

Il titolare del diritto leso dal contenuto illecito ha l’onere di provare la conoscenza dell’hosting provider dell’esistenza del contenuto e la sua inerzia nella rimozione di esso.

Una ulteriore ipotesi di responsabilità sorge quando sussiste l’obbligo del fornitore di servizi di astenersi dalla pubblicazione futura di contenuti uguali a quelli dichiarati illeciti.

Per concludere il provider è dunque responsabile quando ricorrano tre circostanze:

  • sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure in altro modo;
  • l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde il prestatore  sia in colpa grave per non averla positivamente riscontata, alla stregua del  grado  di  diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale  della rete in un determinato momento storico;
  • l’hosting provider abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente  specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

ANDREA BELBUSTI

Leave a Reply