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Nuovo regolamento UE in vigore dal 1 aprile 2020.

Dal  1° aprile 2020 in Europa dovrà essere applicato  il Reg. 775/2018, in materia di informazione ai consumatori relativamente al luogo di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Si tratta di una norma che mira a prevenire comportamenti scorretti e informazioni ingannevoli sui prodotti alimentari ai consumatori.

L’obiettivo è impedire che la comunicazione faccia pensare che un alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.

Il Regolamento si applica quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche.

Il Regolamento in oggetto non si applica, invece, alle indicazioni geografiche protette, quali le DOP, IGP, STG, né ai marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine.

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, dovrà essere fornita:

Con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

  • «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
  • una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
  • la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;
  • uno o più Stati membri o paesi terzi;
  • una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

oppure

«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Nel corso di questi ultimi mesi il Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari aveva emanato alcuni Decreti su determinati prodotti, per introdurre l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine.

  1. Decreto Ministeriale 9 dicembre 2016 per il latte e i prodotti lattieri caseari
  2. Decreto Ministeriale 26 luglio 2017 per il riso
  3. Decreto Ministeriale 26 luglio 2017 per il grano duro per le paste di semola di grano duro
  4. Decreto Ministeriale 16 novembre 2017 per il pomodoro

Dopo l’emanazione del Reg. 775/2018 il Ministero delle Politiche Agricole è intervenuto con un  nuovo provvedimento, il Decreto 7 maggio 2018, con il quale si assicura l’applicabilità fino al 31 marzo 2020 di questi decreti ministeriali che hanno introdotto l’obbligo di indicazione dell’origine della materi a prima sull’etichetta della pasta, del riso e del pomodoro. Per il latte come previsto inizialmente la sperimentazione terminerà il 31 marzo 2019.

Infine in data   1 aprile 2020 è stato firmato dai Ministri delle Politiche agricole ed delle Politiche Economiche un decreto in forza del quale per prodotti quali pasta / riso /e derivati del pomodoro continueranno ad essere applicati fino al 31 dicembre 2020 i provvedimenti nazionali in materia di indicazione di origine del prodotto.