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Gli Incoterms (Internazional Commercial Terms) costituiscono un insieme di regole standard applicabili ai contratti nell’ambito del commercio sia nazionale, sia internazionale.

La loro funzione è di agevolare gli scambi commerciali, stabilendo chiaramente le obbligazioni delle parti di un contratto di vendita, soprattutto nei casi in cui esse siano stabilite in Paesi diversi, riducendo il rischio di complicazioni legali.

Il ricorso agli Incoterms® è facoltativo: ai fini della loro validità in una compravendita, essi devono essere espressamente previsti dal contratto e preventivamente accettati da entrambe le parti.

È da specificare che gli Incoterms® 2020 ICC si riferiscono al contratto di vendita e non al contratto di trasporto e spedizione né a quello di assicurazione e/o di finanziamento, sebbene sia consigliato che questi tengano conto delle condizioni di vendita stabilite per evitare incoerenze e conseguenze inattese.

Tali termini, in particolare, stabiliscono la ripartizione tra il venditore e il compratore di molte obbligazioni: in particolare chi debba pagare le spese  del trasporto,   su chi incomba l’assicurazione, i ed il luogo della consegna della  merce oggetto del contratto.

Gli Incoterms 2020 (la versione attualmente in vigore) pongono particolare attenzione al settore delle importazioni e esportazioni definendo i medesimi aspetti sia per il venditore sia per il compratore.

Gli Incoterms si occupano anche della ripartizione del rischio, specificando in quale specifico momento o luogo la merce si considera consegnata ed avviene dunque il trasferimento del rischio tra venditore e compratore.

Ulteriore ambito di applicazione assai delicato è quello delle spese relative al trasporto e a tutte le operazioni connesse ad esso (imballaggio, carico, scarico, controlli e sicurezza).

Dunque questi termini vanno pattuiti e maneggiati con molta cautela.

Cosa non rientra nella regolazione degli Incoterms

I termini non costituiscono un contratto in sè e non incidono dunque sull’esistenza dello stesso.

Gli Incoterms diventano parte del contratto di compravendita nel momento in cui vi sono inseriti ed accettati da entrambe le parti.

Va pero’ ben evidenziato che le norme non regolano il passaggio della proprietà, nè regolano le specifiche della merce oggetto del contratto, né i termini per il pagamento del prezzo o le conseguenze in caso di inadempimento.

Gli INCOTERMS non si applicano nella disciplina che regola i casi di forza maggiore e non posso essere utilizzati nella compravendita di beni immateriali (come ad esempio di software).

Gli Incoterms pero’ possono determinare però il momento ed il luogo  di consegna della merce, circostanza che puo’ avere riflessi sulla determinazione del foro competente e legge applicabile

Collocazione dei termini all’interno del contratto

La regola di Incoterms scelta deve essere esplicitamente richiamata all’interno del contratto, nella clausola relativa all’obbligazione di consegna.

Il richiamo deve essere quanto piu’ preciso dal punto di vista formale, Incoterms® 2020 ICC, possibilmente senza ulteriori aggiunte o descrizioni.

I contraenti hanno anche  la possibilità, di apportare modifiche alla regola di Incoterms scelta, indicando comunque per esteso le conseguenze che tale modifica ha nello stabilire il punto di consegna della merce e il trasferimento del rischio.

E’ comunque consigliabile non apportare mai alcuna modifica, tenuto conto che  tali norme sono da sole già autosufficienti, e qualsiasi modifica potrebbe creare confusione.

Attualmente i termini di nella nuova versione sono 11 con responsabilità crescenti del venditore.

ANDREA BELBUSTI

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