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La situazione emergente degli ultimi mesi ha inciso in modo significativo anche sulle modalità di ripensare alle proprie vacanze estive ormai alle porte.

L’estate 2020 sta infatti facendo registrare un aumento esponenziale delle richieste di alloggi in affitto, sia in località montane che, soprattutto, balneari, di durata breve ed anche brevissima (richiestissimi i week end fuori porta).

Se si possiede un alloggio in una località appetibile dal punto di vista turistico è bene conoscere la normativa del settore affinchè la propria offerta possa incontrare con successo  la domanda di potenziali turisti mordi e fuggi.

Anzitutto bisognerà studiare la modalità più efficace per proporre il proprio immobile in affitto come casa vacanze. Il web, oggi, offre molteplici possibilità: non ci si limita più, difatti, alle agenzie immobiliari, ma vi sono dei portali web appositi, che mettono direttamente in contatto proprietari e turisti.

Una volta trovato il turista interessato, bisognerà sottoscrivere con lo stesso contratto di locazione ad uso turistico, una tipologia di contratto consensuale ad effetti obbligatori.

Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono disciplinati dagli artt. 1571 ss del Codice Civile.

Il rimando alla normativa codicistica è stato espressamente previsto dall’Art. 53 del D.Lgs 23 maggio 2011, cd “Codice del turismo”, il quale ha confermato che “ gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle norme del codice civile in tema di locazione. ”.

Il contratto prevede una totale libertà di contrattazione tra le parti, con gli unici vincoli della forma scritta a pena di nullità e della espressa previsione dalla destinazione turistica della locazione. Fatto salvo, ovviamente, il rispetto delle norme di legge.

Questa particolare tipologia di contratto, riferendosi ad un periodo di vacanza e, quindi, ad una finalità transitoria, non soddisfa naturalmente una esigenza primaria del conduttore di avere un’abitazione.

Questo contratto si può utilizzare solo relativamente a strutture riguardanti un alloggio (con l’esclusione di tutte le strutture diverse, quali: villaggi turistici, motel, camping, ostelli ecc.). 

I contratti ad uso turistico, una differenza delle locazioni abitative, non hanno vincoli di durata ma è un bene sapere che la stessa, se prevista in misura inferiore ai 30 giorni, non richiede né la registrazione del contratto, né l’effettuazione della comunicazione di inizio locazione.

Alla scadenza del contratto cesseranno automaticamente gli effetti, senza che sia necessariamente necessario disdetta.

Viceversa, la registrazione è obbligatoria sia nel caso di locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, sia nel caso in cui tra le stesse parti sono stati stipulati più contratti di locazione turistica per diversi periodi, ciascuno dei quali anche inferiore ai trenta giorni, ma la cui durata complessiva sia superiore ai trenta giorni nell’arco dell’anno solare.

Nonostante l’apparente semplicità della normativa di settore, resta sempre valido il suggerimento di rivolgersi ad un professionista che, analizzate le circostanze, potrà redigere un contratto di contenuto il più possibile adeguato alle stesse, nell’ottica di offrire la maggior tutela al potenziale locatore.

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