La donazione con riserva di usufrutto, è quella fattispecie per cui il donante si riserva l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio.
Attraverso tale istituto si consente di donare la sola nuda proprietà di un bene, riservando al donante il godimento del bene.
Si tratta di uno strumento assai utilizzato per permettere la pianificazione della successione e mantenere in capo a colui che dona l’utilizzo del bene.
L’usufruttuario pagherà le imposte sul bene, quelle dirette e quelle indirette, e le spese di manutenzione ordinaria, mentre il nudo proprietario pagherà solo le spese di manutenzione straordinaria”.
Imposte sulla donazione con riserva di usufrutto
Donare con riserva di usufrutto può essere anche un modo per risparmiare sulle imposte. “Se io lascio che il mio patrimonio immobiliare cada in successione, nel caso in cui tale patrimonio valga 100mila euro, io pagherò le imposte di successione sull’intero valore. Se invece io quello stesso patrimonio, lo dono, riservandomi il diritto di usufrutto, io andrò a tassare solo il valore della nuda proprietà che è appunto la base imponibile su cui devo calcolare le imposte”.
Un ulteriore vantaggio è il fatto che la tassazione richiesta relativamente alla trascrizione dell’atto di donazione, sarà sul valore della nuda proprietà e calcolato in base all’età dell’usufruttuario.
Il calcolo si basa su una tabella ministeriale che nel 2019 prevedeva il valore della nuda proprietà al 5% se il donante ha fino a 20 anni, 25% se il donante ha un’età compresa tra i 46 e i 50 anni etc…Inoltre la donazione con riserva di usufrutto consente di calcolare , sempre al fine della tassazione, il valore degli immobili sul valore catastale al momento della donazione senza alcuna rivalutazione.
La tassazione prevista sulla donazione con riserva di usufrutto, si calcola inoltre in base al rapporto di parentela tra il donante e il donatario su una base imponibile pari alla rendita catastale e moltiplicata per un indice a seconda se la donazione interessa la prima casa o la seconda casa.
Cosa accade in caso di successione ?
Nel caso di successione normalmente l’usufrutto si estingue e la proprietà piena si riunisce in capo al donatario.
L’usufrutto si andrà automaticamente a estinguere e non cadrà in successione. “Nel caso in cui, ad esempio, il valore dell’usufrutto è uguale al 40% del valore dell’immobile, su quel 40% che io ho decurtato dal valore totale della proprietà in sede di donazione, io non andrò a pagare nessuna imposta, nemmeno in sede di successione”.
Usufrutto vita natural durante per se e per il coniuge.
Una fattispecie particolare della donazione con riserva di usufrutto, seppur molto comune è quella in cui l’usufrutto non viene riservato al solo donante , ama anche al coniuge vita natural durante, con riserva di accrescimento reciproco.
Nel caso sottoposto alla Cassazione il donante era deceduto, ed il coniuge sopravvissuto. Il donatario aveva chiesto la divisione dei beni con gli altri coeredi optando per trattenere il bene.
La Corte di Cassazione con una interessante sentenza n. 18211/2020 ha affrontato la fattispecie, ed ha evidenziato che nel caso in cui la donazione di un immobile sia gravata dalla riserva di usufrutto in favore del donante e del coniuge, se quest’ultimo sopravvive al donante, l’obbligo di conferimento del donatario è relativo al valore della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione.
Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cosiddetto usufrutto congiuntivo), se il coniuge sia morto prima dell’apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione.
Infatti Ai fini della collazione per imputazione, le donazioni con riserva di usufrutto si stimano per il valore della piena proprieta’ al tempo della morte del donante solo in presenza di riserva in favore del donante stesso.
“Una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione – che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni gia’ oggetto di donazione rimangono di proprieta’ del medesimo condividente, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato.
Inoltre “nella collazione – per imputazione – di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore di stima del bene al momento dell’apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore.
Lo scopo della collazione è quella di ricostruire l’asse ereditario, e l’acquisizione della piena proprieta’ del bene in capo al donatario alla morte del donante ed e’ un effetto riconducibile al suddetto atto di donazione.
In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprieta’ e quello equivalente alla piena proprieta’ del bene stesso” (Cass. n. 25473/2010; n. 20387/2009).
Tale principio pero’ si applica solo nel caso in cui l’usufrutto si estingua con l’apertura della successione.
Nel caso di usufrutto congiuntivo in favore del donante e del coniuge, e quest’ultimo sopravviva al donante, non si ha l’estinzione dell’usufrutto, che si estingue con la morte dell’ultimo usufruttuario piu’ longevo.
Finche’ rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, l’usufrutto congiuntivo impedisce la consolidazione con la nuda proprieta’ (Cass. n. 24108/2011).
Ai fini della collazione per imputazione il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene donato all’apertura della successione (articolo 746 c.c.), si deve considerare la condizione giuridica del bene in quel momento.
In ipotesi di donazione di immobile con riserva di usufrutto congiuntivo, se alla morte del donante sia ancora in vita uno degli altri usufruttuari, il bene e’ soggetto a collazione per imputazione per il valore della nuda proprieta’.
Valentina Valori
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