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Con la recente ordinanza dell’8 maggio 2020 n. 8662 la Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta nella questione molto annosa della qualità del consumatore, nel caso in cui un soggetto abbia prestato una garanzia per scopi estranei alla sua attività professionale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un imprenditore agricolo aveva contratto un grosso debito, chiedendo alcuni parenti di prestare una garanzia in suo favore.

Confermando il più recente orientamento, la Cassazione ha esteso la disciplina del consumatore anche alla figura del garante, nel contratto di garanzia a favore di una società commerciale. 

Fino al 2016 l’orientamento prevalente era quello della natura accessoria del contratto di garanzia rispetto all’obbligazione principale, limitando la possibilità di essere qualificato come consumatore alla sola figura del debitore principale.

 I rapporti accessori di garanzia, erano attratti per quanto le caratteristiche del contratto principale anche per quanto riguarda la competenza territoriale del foro (Cfr Cassazione Civile, sentenza n. 24846/16).

In particolare nei rapporti bancari quando il foro principale era derogato da contratto, veniva derogato anche il foro relativo al garante, anche se non impresa.

Va ricordato che quando in una controversia è coinvolto un consumatore il luogo della controversia è sempre quello del consumatore stesso, nei cui confronti vi è un vero e proprio favore (art. 33 D.leg 206/2005).

Tale orientamento è stato attualmente abbandonato dalla Corte di Cassazione, che nelle sentenze più recenti è uniforme alle decisioni della Corte di giustizia europea.

La Suprema Corte, nel fornire l’interpretazione vincolante della direttiva n. 93/13, ha chiarito la persona fisica che s’impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario e non solo, può usufruire della qualifica di consumatore, purché sia ​​estraneo alla sua attività professionale.

La valutazione alla base del nuovo orientamento prescritto dall’accessorio che lega i due contratti, per concentrarsi, piuttosto, sulla circostanza che la garanzia fiduciaria sia prestata da un soggetto estraneo all’attività aziendale.

Chi è il garante consumatore?

Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore, e ‘ necessario prendere in considerazione le sue condizioni personali , quali, ad esempio, la sua attività professionale e il suo legame di collegamento con attività svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica ( sentenze 28162/19 e 25914/19).

Viene fornito completamente capovolto il precedente punto di vista, che opera come tale con riferimento alle sole caratteristiche del soggetto garantito, prescrivendo tutto da quelle del garante, in ragione del rapporto di accessori di contratto di garanzia, rispetto all’obbligazione principale.

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