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Il contratto di agenzia è uno strumento molto usato sia in ambito nazionale che internazionale, dalle imprese per la promozione dei loro affari

Le norme che disciplinano tale contratto sono gli artt. 1742-1753 cc, modifica nel 2000, a seguito della direttiva Ce 86/653.

L’agente è un soggetto che si impegna stabilmente a promuovere, un fronte di un corrispettivo, la conclusione di contratti in una zona definita per conto dell’azienda, detta preponente.

“L’agente esercita la sua attività in forma  autonoma ed indipendente , nell’osservanza delle istruzioni impartita dal preponente ai sensi dell’arte. 1746 cc  senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati . Le istruzioni di cui all’art. 1746 cc devono tener conto dell’autorità operativa dell’agente o rappresentante, il quale, tenuto ad  informare  costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto un rapporto con relazioni periodiche prefissate sull’esecuzione della sua attività.

L’agente promuove la conclusione di contratti per conto del proponente, ma non li puo ‘certamente concludere in nome e per conto proprio.

Contratto scritto

Il contratto di agenzia va fatto per iscritto, indica il nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, l’ammontare delle provvigioni e / o dei compensi e la durata del rapporto (nel caso in cui non sia un tempo indeterminato), nonché l’esplicito riferimento alle norme dell’Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni.

E ‘anche prestato un  patto di non concorrenza  (pattuibile solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia) ex art. 1751-bis cc che prevede il pagamento di un’indennità non provvigionale, inderogabilmente in soluzione al fine del rapporto.

L’agente ha anche diritto a riguardare il diritto di esclusiva, ovvero che non vi sono altri agenti nella stessa zona che trattino lo stesso ramo di commercio in favore del proponente.

Tale clausola viene richiesta in particolare nei contratti di agenzia internazionale, giustificata ad esempio dalle ingenti risorse che debbono essere impiegate per la promozione.

La provvigione

L’accordo ha il diritto alla  provvigione  per tutti gli affari conclusi diversa pattuizione.

Nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, ditta e cliente si accordino per non dare esecuzione al contratto, l’agente ha comunque diritto ad una provvigione ridotta.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente di commercio di oltre quindici giorni rispetto al termine previsto dall’art. 1749 del codice civile, l’agente avrà diritto ad ulteriori somme per i giorni di ritardo, secondo un interesse pari al tasso determinato nell’applicazione del D. Lgs. 231/2002.

Clausola de minimi

Le parti possono pattuire un minimo di affari, ovvero in un mimo di fatturato netto di prodotti contrattuali venduti nel territorio affidato all’agente.

Mancato raggiungimento del Minimo di affari e Covid

È molto comune prevedere nella clausola dei Minimi che il mancato raggiungimento del fatturato costituisca una giusta causa di risoluzione anticipata del contratto di agenzia, con un effetto immediato e senza diritto dell’agente alle indennità di preavviso e di cessazione.

Una clausola che stabilisse dei Minimi esorbitanti o irrealistici, tenuto conto delle circostanze concrete, sarebbe illegittima: tale clausola va sempre applicata rispettando i principi di buona fede e correttezza.

L’esistenza della clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia relativa ai minimi di affari esclude dalla valutazione dell’entità dell’inadempimento dell’agente .

Normalmente la non imputabilità all’agente per il mancato raggiungimento dei minimi sarebbe irrilevante.

La Cassazione n. 469/1992 ha in proposito precisato che ” ove le parti abbiano preventivamente valutato l’importanza di un determinato  di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso., il giudice non puo’ compiere alcuna indagine sull’entità dell’inadempimento stesso , rispetto all’interesse della controparte, ma deve solo accertare se essa sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa (che per altro si presume ai sensi dell’art. 1218 cc) ”.

La pandemia da Covid-19, ha portato al blocco totale dell’attività dell’agente di commercio e ha modificato radicalmente lo scenario economico e del mercato.

In tale situazione viene meno l’imputabilità all’agente relativo al mancato raggiungimento del Minimi per impossibilità sopravvenuta di svolgere la propria prestazione, ai sensi dell’articolo 1256 c.c..

Si tratta di impossibilità (i) oggettiva , ovvero riconducibile a una causa estranea all’agente e ai rischi dell’attività dallo stesso svolta;(ii) sopravvenuta e non prevedibile , secondo la normale diligenza, rispetto al momento in cui l’obbligazione è stata assunta e (iii) inevitabile , in quanto non superabile con ragionevoli miglioramenti.

Le parti dovranno rivedere i loro accordi e l’efficacia della clausola dei Minimi.

La ricontrattualizzazione sarà necessaria non solo tenuto conto dei mesi di chiusura già avuti, ma di tutta la situazione pandemica.

Anche nella conclusione dei contratti futuri, dato che il Covid, non può essere più definito evento imprevisto ed imprevedibile, si dovrà tener conto di ridefinire l’elemento del minimo di affari in maniera realistica e in buona fede .

 

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