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La Pandemia da Covid 19 ha avuto tra le tante conseguenze quella di far comprendere la necessità di stipulare contratti commerciali per iscritto, la necessità di rinegoziare i contratti già stipulati e di stipularne di nuovi, prevedendo anche eventi come la pandemia o l’epidemia, di cui in tempi normali nessun imprenditore si sarebbe preoccupato.

Eventi imprevisti possono rendere impossibile o impraticabile l’adempimento degli obblighi contrattuali.

I contratti internazionali per loro natura, coinvolgendo soggetti di paesi diversi, sono dal punto di vista giuridico più complessi ed insidiosi di quelli di quelli nazionali.

Nei contratti con prestazioni reciproche, eventi imprevisti possono rendere impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione pattuita.

In questi casi la parte che subisce l’evento potrà essere  esonerata dall’obbligo di adempiere e non subirà le conseguenze dell’inadempimento (penali, risarcimento danni, ecc).

Questo principio è accolto nei vari paesi, tuttavia  può essere regolato in modo assai diverso dalla seconda  legge applicabile al contratto .

Nell’ordinamento italiano il codice civile non parla di ” forma maggiore ” , ma di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità.

Le norme del codice civile pongono dei rimedi al fine di evitare l’inadempimento e la relativa responsabilità.

Pertanto quando la legge italiana si applica al contratto, anche se non stipulato per iscritto, l’imprenditore puo’ avere  una sorta di paracadute al suo possibile inadempimento derivante da eventi imprevisti ed imprevedibili.

Ma la legge italiana non si applica a tutti i contratti internazionali, e purtroppo non tutti i contratti internazionali sono scritti. In questi casi , come è accaduto a causa Covid 19, è molto più complesso cercare di far valere l’impossibilità sopravventa o cercare di rinegoziare il contratto.

I contratti internazionali per tale ragione, e non solo,  dovrebbero essere sempre stipulati per iscritto.

La previsione di una clausola di forma maggiore in un contratto in tempo di Covid 19 sarebbe stata molto utile.

La clausola di forza Maggiore

La clausola di forza maggiore cerca di raggiungere un compromesso  tra due esigenze contrapposte:

  • da un lato quella di una parte di essere esonerata dai suoi obblighi quando l’adempimento è impedito da eventi imprevedibili di cui non è responsabile
  • dall’altro il diritto dell’altra parte di ottenere la prestazione convenuta.

«Costituisce forza maggiore un evento che impedisca l’adempimento di una prestazione a patto che:

  • a)  l’impedimento sia fuori dal controllo di una delle parti;
  • b) l’impedimento era imprevisto al momento della conclusione del contratto;
  • c) gli effetti dell’impedimento non possono essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata. »

La clausola prevede  tre condizioni , che devono tutte ricorrere per esonerare una parte dall’osservanza delle proprie obbligazioni. Tuttavia, per quanto riguarda le due prime condizioni, (a) e (b), si presume che siano soddisfatte in presenza di eventi quali guerre, pandemie , epidemie , scioperi, sommosse, ecc, mentre la terza condizione dev’essere provata in ogni caso dalla parte interessata.

La clausola di forza maggiore elaborata dalla  Camera di Commercio Internazionale (ICC 2020)  propone una serie di eventi normalmente qualificati come forza maggiore, che può tranquillamente essere utilizzata poichè completa e chiara.

Conseguenze della forza maggiore

«La parte che ha invocato con successo la presente Clausola- di forza maggiore – è esonerata dall’obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali, e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l’impedimento venga  comunicato in modo tempestivo

L’ obbligo di comunicazione dell’evento di forza maggiore è fondamentale affinchè si abbia l’esonero dagli effetti dell’inadempimento.

Infine, la clausola riconosce alla controparte del diritto di  sospendere le proprie obbligazioni non adempiute a causa della forza maggiore.

Nella maggior parte dei casi gli eventi di forza hanno un carattere temporaneo e le prestazione possono successivamente alla sospensione riprendere come da contratto.

Nel caso in cui l’impedimento duri troppo a lungo e abbia come conseguenza quella di privare le parti del loro interesse nel contratto ciascuna di esse ha il diritto di risolvere il contratto stesso con un preavviso. 

L’impresa italiana che si voglia tutelare dagli eventi di “forza maggiore” dovrebbe essere cosciente del fatto che il codice civile italiano non la disciplina specificatamente e dunque, anche qualora il contratto dovesse essere governato dalla legge italiana, la precisione e la completezza di tale clausola saranno fondamentali nel determinare la certezza degli effetti e le sorti, in qualche caso, del rapporto contrattuale.

Potrebbe essere dunque opportuno, in relazione all’oggetto del contratto ed in armonia con le altre clausole contrattuali, regolare la forza maggiore in modo specifico: sia che abbia  come scopo la risoluzione, la sospensione o alla rinegoziazione del contratto, circostanza che dipenderà certamente dalle valutazioni fornite in fase di redazione della clausola stessa.

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