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Dal 1 gennaio il Regno Unito, con la fine del periodo di transizione non è più parte del mercato unico, e ha lasciato definitivamente l’unione doganale insieme a tutte le politiche dell’Unione europea e agli accordi internazionali.

Ha avuto fine  la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea.

L’accordo siglato a Bruxelles in data 24 dicembre 2020 riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l ‘energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

In particolare l’accordo prevede l’assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambio. 

Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole dell’origine delle merci e ne assumono i requisiti richiesti.

La Commissione ha redatto una serie di documenti reperibili nel sito istituzionale , e qui allegate che hanno lo scopo di orientare i cittadini ed aiutare le imprese.

L’uscita definitiva del  Regno Unito dalla Unione Europea  avrà certamente un impatto sui contratti commerciali in essere ed in quelli che verranno stipulati. La Brexit potrebbe portare sia ad una maggiore onerosità dei contratti per una delle parti contraenti, sia ad uno squilibrio  delle obbligazioni, specialmente dei contratti di lunga durata.

Nel caso in cui nel contratto non siano state apposte clausole di rinegoziazione, è improbabile che la parte maggiormente onerata abbia diritto ad un risarcimento o ad una mitigazione degli effetti.

Elementi di rischio

Aumento delle barriere commerciali, in particolare espletamento di procedure doganali e a tutte le verifiche di conformità alla normativa o ai possibili diversi standard tecnici ed omologativi introdotti in UK e diversi rispetto a quelli comunitari.

Circolazione dei lavoratori, basti pensare a tutte quelle società che mandano i propri dipendenti all’estero, non godendo più della libera circolazione dovranno essere espletate formalità di emigrazione.

Rischio cambio e fluttuazione della sterlina 

Cambiamenti legislativi , ad oggi nel Regno Unito conserva ancora molte norme di derivazione Europea,  circostanza che potrebbe pero’ cambiare.

Ambito territoriale dei contratti, in particolare in alcuni tipi di contratti, ad esempio agenzia , distribuzione, dove è indicato ambito territoriale EU , senza specificare i Paesi.  Nel caso in cui invece i paesi siano indicati specificatamente il problema potrebbe non presentarsi.

Infine vi sarà certamente il problema del trattamento dati essendo ormai il Regno Unito a tutti gli effetti un paese terzo.

Quali saranno le conseguenze della Brexit sui contratti in essere ?

Partendo dai contratti in essere, in particolar modo i contratti di durata , è presumibile che le clausole contrattuali siano state concordate e redatte senza tenere in considerazione tariffe doganali, controlli, la necessità di verifica degli standard qualitativi ecc…

La prima necessità potrebbe essere quella di adeguare il prezzo ovvero di contrattare un nuovo prezzo nel caso in cui ci siano maggiori oneri. 

Si  potrebbero verificare  ritardi nell’adempimento dovuti alle procedure doganali oppure alla necessità di ottenere nuove certificazioni, etichettature ecc…; in queste ipotesi sarà necessario verificare se il termine previsto nel contratto è da considerarsi essenziale ai fini del corretto adempimento oppure no. .

Bisognerà valutare  quale legge sia applicabile al contratto e quale sia il foro competente, sia nell’ipotesi in cui le parti non abbiano operato alcuna scelta sia qualora invece legge applicabile e foro siano indicati nel contratto.

Bisognerà verificare se nel contratto sono previsti motivi particolari di recesso legati alla Brexit oppure se sono applicabili rimedi di tipo risolutorio.

Un  rimedio infatti potrebbero essere la risoluzione qualora sia possibile invocare ad esempio l’eccesiva onerosità sopravvenuta della prestazione o l’impossibilità della prestazione.

E’ comunque sempre preferibile dopo aver ben valutato il contratto ricorrere alla rinegoziazione, andando quindi a modificare, in accordo con l’altra parte contrattuale, alcune delle obbligazioni previste nel contratto con l’indubbio vantaggio di mantenere in vita il rapporto.

Per i contratti futuri 

Tenuto conto che  non l’applicazione della normativa UE relativa allo spazio giuridico comune non sarà più applicablie, sarà certamente opportuno sottoscrivere dei contratti il più chiari e completi possibile.

In relazione, ad esempio, al prezzo le ordinarie clausole che si limitano a prevederne l’ammontare e le modalità e termini di pagamento dovrebbero essere integrate dalla possibilità per il fornitore di rivedere il prezzo, tenuto conto dei maggiori oneri e costi determinati dalla Brexit. 

Certamente utile sarà l’inserimento di una clausola con cambio fisso per evitare la c.d. Currency fluctuation.

Sarà inoltre necessario inserire una clausola relativa al cambiamento di legge rilevante (cd. Change in law clause), al fine di prevedere che l’eventuale onerosità di nuove disposizioni governative sopravvenute in seguito alla sottoscrizione del contratto possa essere ristorata con riconoscimento di tempi e costi che ne dovessero derivare.

Infine sarà importante scegliere il  Foro competente in caso di controversie, tenendo in considerazione che dal 1/1/2021 non si applicheranno più le norme UE che facilitano il riconoscimento e l’esecuzione transfrontalieri delle sentenze all’interno dell’Unione, e la legge applicabile.

Dunque ciascuna imprese dovrà verificare i propri contratti che possano in qualche modo essere influenzati dalla Brexit, e valutare se quanto già pattuito  sia sufficiente a far fronte al nuovo scenario, o se invece i contratti debbano in qualche modo essere modificati o rinegoziati.