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Nel caso di separazione o divorzio, sia di coppie coniugate che non si pone il problema dell’assegnazione della casa familiare.

Le fattispecie sono molteplici: l’immobile puo’ essere in comproprietà dei coniugi o della coppia , o di uno solo dei dei duo o perfino di un terzo.

Classico esempio di immobile di proprietà dei genitori di uno dei coniugi, e concesso in comodato alla famiglia.

Cosa si intende per casa familiare

La casa familiare è definita come il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare.

La finalità dell’assegnazione della casa coniugale è quella di assicurare un’idonea sistemazione per i figli: evitare che questi, debbano subire il trauma dell’allontanamento dall’ambiente in cui hanno vissuto, ed ove hanno creato i loro punti di riferimento.
L’articolo 155-quater c.c.,  L.  2006/54, fa espresso riferimento all'”interesse dei figli” confermando che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole  e non più all’affidamento dei figli minori.
Nel caso in cui non vi siano figli nessun giudice potrà emettere una sentenza con provvedimento di assegnazione della casa coniugale: qualsiasi sia il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare.
Normalmente resterà nella casa colui a cui la stessa appartiene o è titolare del diritto stesso, salvo ovviamente accordi contrari.

L’interesse della prole.

L’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta.
Dunque, indipendentemente dalla capacità economica dei coniugi, la casa coniugale sarà assegnata in base alla collocazione e affidamento dei figli.
La concessione del beneficio sarà esclusivamente subordinato alla convivenza della prole nella casa familiare.
L’art. 106 del D.lgs. 154/2013 ha inserito la disciplina dell’assegnazione dell’immobile familiare nell’art. 337-sexies, comma 1, c.c., che attualmente dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
I figli del cui interesse si parla sono i figli della coppia
La Cassazione con  ordinanza depositata il 6 agosto 2020 n. 16740/20 ha precisato.
... la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita  e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni anche se non indipendenti economicamente, risulta reciso ovvero la casa familiare non costituisce più l’habitat domestico necessario  a garantire, nella quotidianità , il riferimento effettivo utile e di sostegno ad una crescita sana , si avrà la revoca dell’assegnazione.
Il legame tra la casa e la prole deve essere dunque forte e volto ad una crescita sana.

Assegnazione della casa coniugale ed interesse economico

Il giudice nell’assegnare la casa coniugale terrà conto della regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale proprietà del bene da assegnare.
Sebbene l’assegnazione della casa familiare non abbia finalità economica, il giudicante ne dovrà tenere conto  nella determinazione dell’eventuale assegno dovuto per coniuge e figli.
Pertanto la revoca dell’assegnazione della casa coniugale inciderà di pari passo nella revisione dell’assegno al coniuge , che si troverà a subire la revoca e nella necessità di reperirne un’altra abitazione.
Inoltre, il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c., l’assegnazione evita ad esempio la possibilità di divisione dell’immobile e la vendita a terzi da parte del coniuge comproprietario e non assegnatario.

Individuazione della casa coniugale

Il Giudice dovrà individuare la casa familiare ovvero l”immobile ove si sia svolta la vita della famiglia e nel caso in cui l’abitazione sia rappresentata da una unità immobiliare particolarmente grande o costituita da diverse unità facilmente divisibili, potrebbe disporre anche un’assegnazione parziale,
Sia in caso di separazione che di divorzio l’assegnazione della casa coniugale postula che i soggetti, alla cui tutela è preordinata, siano figli di entrambi i coniugi. (Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20688).
Infine la Cassazione ha stabilito con sentenza del 2004 (13603/2004)  che la destinazione a casa familiare in caso di comodato costituisce una sorta di vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze della famiglia e che, quindi, il termine di durata è da considerarsi collegato all’interesse dei figli.
In ogni caso, comunque, le richieste di assegnazione della casa familiare andranno valutate relativamente al caso concreto.

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