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L’ascolto dei minori nel nostro ordinamento non è più una facoltà, ma un vero obbligo legale, in tutti quei procedimenti in cui si discuta del loro destino.

Tale obbligo è previsto nel codice civile così come novellato dalle L 219/2012 e L 154/13.

Un livello internazionale l’obbligo di ascolto è previsto dall’art. 12, Convenzione di New York, e dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo.

“Il minore non è più oggetto di tutela, ma è divenuto grazie all’evoluzione sociale un soggetto di tutela. L’interesse superiore del bambino è vincolato dalla tutela” .

L’interesse del minore.

Il concetto di interesse del minore o di interesse superiore del minore, l’interesse superiore del bambino è molto difficile da individuare in concreto.

L’art. 315 bis cc riconosciuto il diritto del fanciullo – che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento – ad essere ascoltato.

Ad esempio il comportamento del genitore che abbia ignorato irragionevolmente le intenzioni manifestano chiaramente dal figlio e costretto l’altro genitore ad adire l’autorità giudiziaria per ottenere una decisione, è passibile di vedere contestata la sua capacità genitoriale.

L’ascolto del minore è previsto come diritto processuale in tutti i procedimenti giudiziari che lo riguardano: affidamento in caso di separazione, riconoscimento del figlio naturale, nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi, nell’accertamento del diritto del fanciullo a mantenere rapporti con gli ascendenti dei genitori di ciascun ramo genitoriale.

Il diritto di ascolto si traduce in un obbligo per il giudice: Il regolamento CE 2201/2003 “Bruxelles II bis” afferma all’art. 23 lett. b) che non può essere riconosciuto le decisioni relative alla potestà genitoriale ove non sia ascoltate il minore.

Il mancato ascolto incide in modo diretto sulla libera circolazione delle decisioni all’interno dello spazio giuridico comunitario.

I minori inoltre devono essere sentiti in tutti i procedimenti di adozione, di affidamento etero familiare, ed in caso di sottrazione internazionale.

In alcuni di questi procedimenti il ​​loro ascolto vale come consenso. Ad esempio nel caso di adozione di bambini non piccolissimi.

Obbligo ad essere informato

Il bambino non ha solo il diritto di essere ascoltato, ma è suo diritto fondamentale anche essere informato e esprimere le proprie opinioni.

Infatti in questi procedimenti il ​​minore è portatore di interessi propri, che possono essere anche contrapposti e divergenti a quelli dei genitori o degli adulti di riferimento.

 Nelle separazioni molto conflittuali, si può avere la nomina da parte del Tribunale di un curatore speciale del minore al meglio di meglio tutelare gli interessi dello stesso.

L’audizione del minore è un adempimento previsto a pena di nullità del procedimento.

Il Giudice che ritenga l’esame superfluo o in contrasto con l’interesse del minore deve spiegare i ragioni.

Lo scopo dell’ascolto è quello di dare voce ai desideri dei minori e comprendere se questi sono derivanti da scelte consapevoli e mature, o siano invece derivanti da pressioni esterne.

Ne consegue che il provvedimento giudiziale può anche disattendere la volontà espressa dal minore nel corso della sua audizione.

In questo caso la motivazione deve essere tanto più rigorosa, quanto più la capacità del minore è maggiore, anche in ragione dell’età.

L’audizione deve essere regolata con tutte le precauzioni e le modalità idonee per evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti esterni.

Cosa si intende per capacità del minore

Nel caso del bambino infradodicenne, si ritiene che per capacità sia da intendere la percezione dei fatti, limitatamente al senso dell’audizione stessa.

Il bambino deve essere “ capace ” in relazione alla sua età e al grado di maturità.

Sarà il giudice che valuterà secondo il suo prudente apprezzamento tale capacità, che non è legata all’età.

Nei casi particolari di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, da parte del secondo genitore e nei casi di adozione e anche di sottrazione internazionale, il minore, che non assume la qualità di parte, deve essere sentito per capire quale sia il suo interesse.

Anche in questo caso l’ascolto è funzionale ed esprime il diritto fondamentale dello stesso essere informato ed esprime la propria opinione.

 

 

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