La procedura di liquidazione del patrimonio, è una delle procedure introdotte dalla legge c.d. salva suicidi , congiuntamente al piano del consumatore e all’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il fine della legge è quello di consentire ad un soggetto sovraindebitato di far fronte ai suoi debiti e di esdebitarsi dagli stessi.
Possono accedere alle procedure previste dalla norma, tutti quei soggetti che non possono più far fronte ai propri debiti, ma che non sono soggetti al fallimento .
Liquidazione del patrimonio: presupposti
I presupposti di accesso alla liquidazione del patrimonio sono rappresentati da un perdurante stato di sovraidebitamento , dalla meritevolezza, dal non aver commesso atti in frode ai creditori , dal non aver commesso reati contro il patrimonio e dal non aver già avuto accesso alla procedura di sovraindebitamento negli ultimi 5 anni.
La procedura di liquidazione del patrimonio viene attivata quando il debitore non disponga dei mezzi e della liquidità per poter soddisfare i creditori, motivo per il quale si procede alla liquidazione del patrimonio che può essere rappresentato da aziende, immobili, mobili, beni, e anche da semplici redditi.
Attraverso un iter controllato il gestore della crisi, nominato dal Tribunale, assume funzione di liquidatore, e si assicura che il bene venga venduto ad un prezzo di mercato, allo scopo di consentire la tutela sia dei creditori che del debitore.
Liquidazione senza beni
La procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla L. 3/2012 in tema di sovraindebitamento può essere esperita anche in assenza di beni da liquidare, facendo affidamento soltanto sui redditi futuri del debitore.
È questo il principio espresso dal Trib. di Pordenone, il 14 marzo 2019 , ma la questione è assai dibattuta e di notevole importanza.
La questione, tuttora dibattuta in giurisprudenza, è di notevole rilevanza nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, in quanto le norme non offrono indicazioni precise.
Anche il Tribunale di Ancona in alcuni provvedimenti assai recenti ha ammesso la liquidazione del patrimonio solo in presenza di crediti futuri derivanti da lavoro.
Disciplina
La procedura di liquidazione rappresenta un ulteriore strumento di soddisfacimento dei creditori del soggetto non fallibile, delineato come procedimento esecutivo-espropriativo di carattere concorsuale, avente ad oggetto come nel fallimento l’intero patrimonio del debitore.
La disciplina della liquidazione è strutturata al pari di una tradizionale procedura fallimentare, articolandosi nelle fasi dell’apertura, dell’inventario dei beni, della formazione dello stato passivo ed infine dell’esdebitazione.
Oggetto della liquidazione sono tutti i beni del debitore.
Ai sensi dell’art. 14 ter L. 3/2012 alcune categorie di beni non sono comprese nella liquidazione.
Si tratta dei crediti impignorabili: crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia.
Non sono ancora pignorabili: i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, dai beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di esse, dalle cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
In tutti i casi accolti sia dal Tribunale di Ancona sia dal Tribunale di Pordenone, la parte ricorrente presentava istanza di liquidazione dei propri beni, dichiarando di voler ristrutturare il debito destinando la quota disponibile del proprio stipendio di lavoratore dipendente e di non avere altri beni, né mobili né immobili.
Il problema è stata superato con una interpretazione dell’art 14 L. 3/2012, la quale la norma fa specifico riferimento alla presenza di beni mobili e immobili da liquidare in assenza dei quali verrebbe meno la stessa ragione dell’istituto della liquidazione.
Anche il denaro è un bene
La tesi della giurisprudenza è che nella nozione di “beni” di cui all’art. 810 cod. civ. possano rientrare anche le somme di denaro.
A sostegno di tale interpretazione vi è anche il fatto che l’art. 14 ter L 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della propria famiglia, e che l’art. 14 undecies della L. 3/2012 stabilisce che nel patrimonio da liquidare rientreranno anche i crediti sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.
Certamente tale interpretazione giurisprudenziale permetterà l’utilizzo di tale strumento ad una platea di soggetti che altrimenti si troverebbe esclusa dall’applicazione della norma.
Si puo’ infine immaginare che nei prossimi anni, grazie anche alle conseguenze della crisi economica, ci sarà un maggiore utilizzo di queste procedure.