La sentenza in oggetto prende in considerazione una problematica assai frequente in caso di controversie tra genitori, relativa alla distinzione tra spese straordinarie e ordinarie, relativamente a spese che sebbene straordinarie, vengono ripetute nel tempo.
Queste spese rientrano nell’assegno di mantenimento periodico o si tratta invece di spese straordinarie: la sentenza in esame puo’ dare una risposta.
“Gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfetizzato dal giudice, o anche consensualmente determinato dai genitori, possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri di certezza, liquidità e esigibilità”
(Cass. Civ. Ord. n. 379/21 del 13.01.2021)
L’accertamento giudiziario delle spese di mantenimento
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi con ordinanza in merito alle spese straordinarie sostenute per il figlio dal genitore divorziato che le ha anticipate, per poi chiederne il rimborso all’ex coniuge nella misura stabilita in sede di separazione.
Il Giudice di Pace aveva annullato il precetto con il quale la madre di un minore affetto da sindrome di Down aveva chiesto il rimborso all’ex coniuge del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio. Il Giudice aveva ritenuto necessario l’accertamento giudiziario delle spese straordinarie ai fini della richiesta di rimborso, non potendo ritenere come esecutivo il provvedimento del Tribunale che aveva stabilito l’ammontare del mantenimento e la divisione al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale, in sede di appello, dopo aver escluso dal precetto originario una minima parte delle spese indicate, ne aveva poi confermato il contenuto riconoscendo il diritto della madre ad ottenere il rimborso.
Il titolo esecutivo per ottenere il rimborso delle spese straordinarie di mantenimento
La Corte di Cassazione analizza la capacità del provvedimento di condanna originario relativo al pagamento dell’assegno di mantenimento di sostenere anche le spese straordinarie, indicate soltanto in maniera percentuale, e dunque la necessità o meno, per il genitore che le ha anticipate, di ottenere un nuovo titolo esecutivo ai fini del rimborso.
Prima di spiegare la distinzione tra le spese ordinare e straordinarie nell’ambito del mantenimento dei figli, la Corte ricorda che “Il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima regione ed oggetto” (Cass. 06.06.2003 n. 9132; Cass. 05.02.2011 n. 2816).
Nel caso di specie, è necessario chiarire quali spese possono essere definite straordinarie in ambito scolastico e medico, in quanto non ricomprese nell’assegno di mantenimento.
La Corte precisa chiaramente come la necessità di continui pagamenti per l’istruzione e per prestazioni mediche generiche o specialistiche non rientrano nella nozioni di straordinarietà, specialmente nel caso specifico in cui il minore sia affetto da disabilità.
Le spese mediche e scolastiche, pur non essendo comprese nell’assegno di mantenimento e pur essendo classificate come straordinarie, rispondono ad esigenze di mantenimento routinarie e prevedibili, assumendo una connotazione di certezza.
Tali spese possono essere richieste a titolo di rimborso dal genitore che le ha anticipate, tramite la loro elencazione nell’atto di precetto, senza che sia necessario munirsi di un nuovo titolo esecutivo per la loro quantificazione.
Quando è necessario avere un nuovo provvedimento giudiziale ?
La Corte afferma che occorre avere un accertamento giudiziale specifico, ossia una nuovo titolo per le spese straordinarie che non rientrano in questo ambito di certezza e prevedibilità.
La Corte conclude enunciando il principio di diritto secondo cui in materia di rimborso, le spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio vanno distinte tra le spese destinate ai bisogni ordinari, prevedibili e costanti, che hanno l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e le spese imprevedibili e rilevanti.
La maggior parte dei Tribunali ha protocolli che definiscono le spese straordinarie rimborsabili.
Le spese sono definite imprevedibili quando non sono legate all’ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, e pertanto richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza alle esigenze dei figli e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.
In questo caso dunque il genitore che affronta queste spese, in caso di mancato accordo preliminare rischia di veder rigettata la sua richiesta di rimborso.
Per questi motivi, la Corte con l’Ordinanza n. 379/21 ha respinto il ricorso, ritenendo le spese elencate nel precetto, seppur riconducibili alla dicitura di “spese straordinarie” in sede di separazione, ordinarie e prevedibili a tal punto da non necessitare di un accertamento giudiziale autonomo e di un nuovo titolo esecutivo per il rimborso.
ANDREA BELBUSTI