A breve la Corte di Giustizia si pronuncerà sulla possibilità o meno per gli Stati membri di limitare l’uso dei contanti ( C- 422/19 e C -423/19).
Il problema che emerge dall’incentivo all’utilizzo della monete tracciabile, è se l’Unione e gli Stati Membri possono introdurre normative limitanti l’utilizzo dei contanti come mezzo per di pagamento, in particolar modo per i debiti pecuniari.
Il caso in questione è di due cittadini tedeschi che offrivano il pagamento del canone radiotelevisivo a cui erano tenuti, in contanti. Tale organismo però respingeva le offerte di pagamento.
Il rifiuto da parte della società radiotelevisiva si fondava sul regolamento delle procedure di pagamento dei canoni televisivi, il quale escludeva la possibilità di corrispondere quanto dovuto in contanti.
I due cittadini impugnavano allora le suddette ingiunzioni dinanzi alla Corte amministrativa federale, sostenendo che tanto il diritto nazionale quanto quello dell’Unione europea sanciscono un obbligo incondizionato ed illimitato di accettare banconote in euro come strumento di estinzione dei debiti pecuniari, obbligo che potrebbe essere limitato solo con un accordo tra le parti o per via di un’autorizzazione legale in questo senso.
Per la Corte amministrativa federale tedesca l’esclusione della possibilità di pagare il canone in contanti è contraria alla Legge sulla banca centrale tedesca, la quale stabilisce che le banconote in euro abbiano corso legale “illimitato”.
A questo proposito il giudice si è interrogato se la disposizione sia conforme con la competenza esclusiva dell’Unione europea circa la politica monetaria e se non contenga il diritto dell’Unione stesso un divieto nei confronti degli enti pubblici degli Stati membri di rifiutare l’adempimento mediante banconote in euro di un’obbligazione pecuniaria. Infine, il medesimo si interroga sulla possibilità per gli Stati membri di imporre normative nazionali che limitino l’utilizzo del contante.
In risposta ai quesiti esposti, l’avvocato generale rileva innanzitutto la competenza esclusiva dell’Unione europea circa la politica monetaria.
Da ciò consegue che, per non sconfinare nell’ambito di competenza esclusiva attribuito all’Unione, uno Stato membro ha la facoltà di adottare una normativa nazionale che costituisca una regolamentazione dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione pubblica e che stabilisca un obbligo in capo ad essa di accettare pagamenti in contanti da parte dei suoi amministrati.
Inoltre nelle sue conclusioni, l’avvocato generale precisa che la nozione di corso legale delle banconote va intesa nel senso che da essa non deriva un obbligo di principio di accettare banconote da parte del creditore a fronte dell’adempimento di un’obbligazione di pagamento, salvo due eccezioni: la prima, qualora le parti abbiano convenuto un mezzo di pagamento diverso dal contante, la seconda, nel caso in cui l’Unione europea o altro Stato membro abbiano adottato una normativa che limiti l’utilizzo delle banconote in euro quale mezzo di pagamento per ragioni di interesse pubblico. Tali limitazioni, però, non devono condurre di fatto ad un’abolizione completa delle banconote in euro.
VALENTINA VALORI