Il patto di famiglia è un contratto previsto dal codice civile ed inserito nel codice nel 2006 con lo scopo di garantire il passaggio delle aziende all’interno della famiglia.
Si tratta di un’importante deroga al divieto di patti successori, ovvero tutti quei patti relativi alla successione che per legge sono nulli.
Con tale accordo un soggetto, titolare di un’impresa, che detiene alcune citazioni sociali, trasferisce (in tutto o in parte) le citazioni societarie e uno o più dei propri figli o nipoti.
Questo accordo anticipa” in qualche modo la successione dell’imprenditore, programma il “passaggio generazionale” all’interno dell’azienda stessa e garantendone così la continuità.
Il patto di famiglia non è un testamento
Il patto di famiglia non è un testamento, ma è il contratto con cui l’imprenditore “anticipa” la propria successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dell’azienda ai figli o ai nipoti, nell’ottica della continuità dell’impresa .
Oltre al trasferimento dell’azienda, può essere utilizzato anche al trasferimento ai figli della proprietà di quote sociali, sempre nel rispetto delle norme societarie.
Persone coinvolte
Il patto di famiglia è un contratto per atto pubblico a cui debbono partecipare. oltre all’imprenditore e ai figli beneficiari (detti anche “assegnatari”), necessariamente anche il coniuge dell’imprenditore, e tutti i soggetti che coinvolgono la qualifica di legittimari se, in quel momento, si aprisse la successione testamentaria dell’imprenditore.
i legittimari sono tutti quei soggetti a cui in ogni caso andavano per legge una parte di eredità stabilita.
Il coniuge ed i legittimi hanno diritto a percepire, dai figli assegnatari, una somma a titolo di liquidazione del valore delle quote di legittima.
Quanto ricevuto viene imputato alla quota di legittima momento dell’apertura della successione.
La liquidazione puo ‘anche avvenire trasferendo diritti reali o altri diritti (proprietà di immobili), o una somma liquida, che potrebbe anche essere pagata ratealmente. La liquidazione della quota può avvenire anche con un contratto successivo, purché collegato al patto di famiglia e sempre con la presenza degli stessi partecipanti.
Si tratta di un “anticipo” dell’eredità .
Obbligo di mediazione
Si può impugnare il patto di famiglia. È certamente un obbligo di esperire la mediazione , come in tutte le controversie in materia successoria.
Il contratto di patto di famiglia è impugnabile , nel termine di un anno in caso di vizio del consenso, ad esempio se qualcuno è stato indotto in errore
Nel caso di minori o incapaci è sempre necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
La Spetta al tribunale decide sull’istanza di concessione dell’incapace di partecipare ad un patto di famiglia, ex art. 375 cc e con parere del Giudice Tutelare: infatti, benché la partecipazione al patto di famiglia non comporti immediati effetti traslativi sul patrimonio del legittimario incapace, di fatto questa aliena dell’assegnatario la porzione di legittima, a lui l’altro spettante, sull ‘ azienda di famiglia. Tribunale di Reggio Emilia, 19/07/2012, n.257
Nel caso in cui il coniuge o alcuni legittimi non hanno partecipato al patto di famiglia e poi l’imprenditore muoia, questi aiutano a figli assegnatari la corresponsione della somma prevista a titolo di liquidazione più gli interessi legali: se i figli non versano tale somma , il patto di famiglia può essere impugnato, ma di nuovo entro un anno.
Come si può sciogliere o modificare il patto di famiglia
Il patto di famiglia può essere sciolto o riservato, in due modi: o con un nuovo patto di famiglia; o, nel patto stesso è previsto, con una dichiarazione di recesso da parte di un partecipante a cui segue una dichiarazione di altre persone certificata dal Notaio.
Allo scioglimento o alla modifica devono partecipare tutte le persone che hanno preso parte al primo patto di famiglia.
In ogni caso bisogna fare attenzione perché parte della giurisprudenza ha ammesso la revocabilità di tale contratto in presenza di debiti del concedente.
È ammissibile ricevere la revoca del negozio di conferimento di beni in natura dei soci fondatori a favore della società: il patto di famiglia ex art. 768 bis cc (in virtù del quale nella specie inclusa cedute quote di partecipazione) è atto di disposizione revocabile, come tutti gli altri atti di disposizione posti in essere dal debitore, in presenza dei requisiti di cui all’art. 2901 cc Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 20/02/2015
In ogni caso si tratta di un ottimo strumento utilizzabile dalle imprese soprattutto nell’ottica di favorire l’integrità delle imprese familiari nel passaggio generazionale.