La pandemia da Covid ha accelerato l’entrata in vigore di una parte del codice della crisi , quello riguardate la procedura di sovraindebitamento.
Infatti con la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), avvenuta con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 della legge 18 dicembre 2020 n. 176 sono state tra l’altro introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento, applicabili anche alle procedure pendenti al 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della conversione.
L’intento del legislatore è certamente quello di incentivare l’utilizzo della procedura ed ampliare la platea do soggetti che possono farne uso.
Quali novità ?
Le nuove norme hanno introdotto:
- – l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;
- – l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
- – l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
Infine la grossa novità è che l’esdebitazione potrà essere addirittura totale: chi non ha nulla per pagare i creditori, potrà ottenere la cancellazione dell’intero importo, c.d. debitore incapiente art. 14 quaterdecies .
Non tutti, però, potranno accedere a questa nuova possibilità: ne beneficeranno solo i “meritevoli”, cioè coloro che si sono indebitati, ma senza colpa grave.
L’art. 7 bis Le procedure familiari
l’introduzione della procedura familiare è certamente importante, poichè in pratica è assai diffusa la situazione in cui uno stesso nucleo familiare si trovi indebitato per le medesime ragioni.
La norma stabilisce che I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
Per la norma sono ” familiari :
- il coniuge,
- i parenti entro il quarto grado,
- gli affini entro il secondo,
- le parti dell’unione civile,
- i conviventi di fatto.
Per la norma oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche’ le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76
Si sottolinea che:
per parti di un’unione civile s’intendono due persone maggiorenni dello stesso sesso che abbiano contratto un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni ;
- per conviventi di fatto s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità, coniugio o da un’unione civile.
Nel caso in cui siano presentate piu’ richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adito per primo adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento.
La norma si applica anche a quelle procedure già in essere ed i sovraindebitati possono chiedere fino all’udienza, cun termine per poter depositare una nuova proposta redatta in conformità della norma .
Infine va sottolineato per i membri della famiglia la procedura cumulativa diventa meno onerosa anche per la liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi, che verrà ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entita’ dei debiti di ciascuno.