I doveri genitoriali verso i figli, disciplinati ex art 147 cc, si traducono nel dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli anche se nati fuori dal matrimonio, assecondandone le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni.
I figli nati fuori dal matrimonio sono quindi equiparati ai figli nati dopo la celebrazione delle nozze.
Si può quindi affermare che i genitori hanno il dovere di provvedere alla cura dei figli, istruirli ed educarli per uno sviluppo sano della loro personalità e hanno obblighi di mantenimento.
Il dovere di mantenimento deve essere commisurato ai redditi e alla capacità lavorativa, professionale, e al patrimonio di entrambi i genitori.
I figli maggiorenni hanno diritto al mantenimento?
Il diritto al mantenimento riguarda anche il figlio maggiorenne o esclusivamente il minore di età.
Nella fattispecie i l padre, tenuto al mantenimento della figlia seppur maggiorenne e con un contratto lavorativo a tempo determinato, chiedeva la revoca del mantenimento in quanto egli presumeva che era raggiunta l’autosufficienza economica.
A tal proposito è opportuno richiamare una recente Sentenza della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 19077/2020 per cui il figlio ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia; perciò qualora questi, anche se maggiorenne, non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica, devono essere mantenuti dai genitori.
Autosufficienza economica.
Sul concetto di autosufficienza economica influiscono diversi fattori che la Suprema Corte ha preso in considerazione.
In primo luogo si devono tenere conto il percorso scolastico, universitario e post-universitario del figlio e del settore in cui questi si sia specializzato. Indubbiamente infatti, coloro che hanno proseguito gli studi dopo il diploma raggiungeranno solo successivamente l’autosufficienza economica di cui sopra.
In secondo luogo, per i giudici non può definirsi indipendente sotto il profilo economico il figlio impiegato con lavori che prevedano assunzioni un tempo determinato che non garantiscano una sufficiente stabilità.
Per questi motivi è stata rigettata sia dalla Corte d’Appello che dalle Sezioni Unite, la richiesta del padre che chiedeva la revoca del contributo del mantenimento previsto a favore della figlia ormai maggiorenne, sul presupposto della sua raggiunta autosufficienza economica. Il padre infatti, a sostegno della sua tesi, riportava il fatto che la figlia aveva un contratto di lavoro a tempo determinato.
Infine la giurisprudenza è concorde nell’affermare l’obbligo assistenziale del genitore non può protrarsi oltre i ragionevoli limiti di tempo e di misura se il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica è da imputarsi al figlio negligente, che rifiuti ripetutamente e ingiustificatamente opportunità lavorative.
A tal proposito è onere del genitore provare l’inerzia del figlio.
VALENTINA VALORI