Un problema che si porrà nei prossimi mesi è quello di capire se la sospensione di tutte le attività produttive possa giustificare il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni alimentari fissate in un provvedimento giudiziale.
È prevedibile infatti che nei prossimi mesi il problema si proporrà in modo molto piu’ ampio.
Il Decreto Legge “Cura Italia”, all’art. 91 – “Disposizioni in materia ritardo o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”- prevede che “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 Codice Civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardato o omessi adempimenti”.
Questa norma speciale rende giustificabile e scusabile il ritardato o mancato pagamento, a condizione che questo sia diretta conseguenza delle misure autoritative per il contenimento del contagio. Ad esempio, se il DPCM 23.02.3030 impone ad un soggetto la chiusura della propria attività lavorativa, ciò rileva al fine di giustificare l’inadempimento o il ritardato adempimento di obbligazione contrattuale.
Non esiste una norma del genere per le obbligazioni alimentari: potrà essere usata tale norma in via analogica anche in tale settore?
Gli assegni alimentari hanno origine dall’obbligo di assistenza e solidarietà all’interno della famiglia.
Nel caso degli alimenti, l’obbligazione di pagamento si basa su norme civilistiche che danno attuazione ai diritti costituzionali, art. 29 e 30 Costituzione.
Certamente, anche per i diritti alimentari bisognerà tenere conto di quanto accaduto a seguito delle norme emergenziali.
Se il soggetto onerato, a causa delle limitazioni poste dai DPCM non ha potuto svolgere al solito la propria attività lavorativa, commerciale o professionale, o come dipendente abbia visto contrarre le proprie entrate mensili a causa della cassa integrazione ordinaria, bisognerà tenerne conto in ordine all’obbligo di pagamento di assegni di mantenimento e alimenti.
Gli assegni di mantenimento sono di vario tipo: ai genitori incombe l’obbligo di mantenere i figli in proporzione delle rispettive sostanze o secondo la capacità di lavoro, professionale o casalingo ; l’entità del mantenimento del coniuge debole è determinata in relazione anche ai redditi dell’obbligato; la misura degli alimenti è assegnata in proporzione anche delle condizioni economiche di chi deve somministrarla.
Dunque se la capacità reddituale ed economica dell’onerato è mutata in ragione delle restrizioni alle attività imposte delle misure emergenziali, ciò produrrà inevitabili ripercussioni sulla determinazione del quantum dell’importo dovuto.
Gli assegni alimentari non si possono sospendere
Gli assegni alimentari non si possono sospendere o ridurre in modo autonomo specialmente se sono stati disposti e determinati da un provvedimento giudiziale.
Sarà necessario ricorrere al Giudice per chiedere la riduzione dell’obbligo di mantenimento, dando prova che la normativa emergenziale ha determinato la contrazione dei redditi cui è conseguita l’impossibilità totale o parziale di assolvere all’obbligo di mantenimento.
Vi sarà uno specifico e rigoroso onere della prova, non è infatti sufficiente invocare le limitazioni poste dalla normativa emergenziale alle attività produttive o alla libertà di circolazione delle persone.
Nel caso di alimenti per i minori, per legge soggetti deboli ed in stato di bisogno, giudice dovrà valutare se le misure COVID hanno ridotto la capacità economica anche dell’altro genitore riguardo agli assegni ai sensi dell’articolo 337 ter Codice Civile, del beneficiario di assegno di mantenimento o divorzile, del familiare beneficiario di assegno alimentare.
In caso di rideterminazione dell’assegno bisognerà anche valutare quali siano le sostante dell’onerato, degli eventuali coobbligati, e del beneficiario, intese come liquidità disponibili.
La riduzione e la sospensione dell’obbligo dovrà comunque essere richiesta ad un Tribunale e potrà essere disposta solo a fronte della comprovata incolpevole impossibilità dell’onerato ad adempiere in tutto o in parte l’obbligo posto a suo carico.